LE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI (DIRITTO UE)
Il Regolamento (CE) n. 4/2009
Se il soggetto A, cittadino spagnolo che risiede abitualmente in Italia, vanta un credito alimentare nei confronti del soggetto B, suo ex coniuge, cittadino tedesco che risiede abitualmente in Francia, al giudice di quale Stato potrà rivolgersi A per ottenere il soddisfacimento della propria pretesa?
Quale sarà la legge applicabile alla controversia? Che valore avrà l'eventuale provvedimento per i giudici di uno Stato membro diverso rispetto a quello che l'ha emanato?
Come anticipato in un precedente contributo di cui vi lasciamo il link qui sotto, con il Regolamento 4/2009 l'Unione europea intende dare una risposta a domande simili a quella che ci siamo appena posti, individuando, dunque, la competenza giurisdizionale e la legge applicabile alle controversie in materia di obbligazioni alimentari di carattere transnazionale derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nonché regolare i profili del riconoscimento e dell'esecuzione delle relative decisioni nei diversi Stati membri.
In questo contributo ci occupiamo di descrivere brevemente le ragioni dell'introduzione del Regolamento 4/2009 da parte del legislatore europeo e il significato dei termini impiegati in questo strumento normativo sovranazionale.
Considerata la crescente tendenza delle persone al movimento da uno Stato all'altro e considerato il progressivo attenuamento dei legami familiari, lo scopo del Regolamento 4/2009 è quello di assicurare il più rapido ed efficace recupero transfrontaliero dei crediti alimentari che nascono dai rapporti familiari. É proprio alla luce di questo obiettivo, ossia quello di soddisfare efficacemente le richieste alimentari di un creditore che risiede in uno Stato diverso rispetto al debitore, che vanno interpretati i termini utilizzati dal Regolamento.
In quanto strumento normativo che deve trovare applicazione in diversi ordinamenti giuridici, le nozioni, tra l'altro, di obbligazione alimentare, di creditore e di debitore utilizzate dal regolamento 4/2009 vanno interpretate in maniera ampia ed autonoma. Questo comporta, ad esempio, che un soggetto che dalla legge italiana non sarebbe considerato creditore di alimenti, potrebbe doversi considerare tale per l'ordinamento europeo.
Il Regolamento 4/2009 non fornisce la definizione di “obbligazione alimentare” ma precisa che al suo interno rientrano tutte le prestazioni dovute da parte di un soggetto a un altro in ragione dell'esistenza, tra loro, di un rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.
Il Regolamento 4/2009 definisce poi “creditore di alimenti” qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti. A questo proposito la Corte di Giustizia ha precisato che è creditore di alimenti chiunque ne proponga domanda davanti all'autorità competente; ciò indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento che già riconosca al richiedente la titolarità di un simile diritto. Infatti, sarà il giudice interpellato a dover verificare l'effettiva sussistenza di un apposito titolo in capo al presunto creditore di alimenti.
È quindi “debitore di alimenti” ai sensi del regolamento 4/2009 qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale questi ultimi sono richiesti.
Nei prossimi contributi ci occuperemo di analizzare i diversi profili disciplinati dal Regolamento europeo, riportando alcuni esempi della sua applicazione.
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Per approfondire:
- AFFIDAMENTO, SEPARAZIONE E DIVORZIO (COMPETENZA DIRITTO UE)
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