AFFIDAMENTO, SEPARAZIONE E DIVORZIO (COMPETENZA DIRITTO UE)
Controversie familiari nell'Unione Europea
Quando parliamo di cause familiari nell'Unione Europea, ci riferiamo a controversie in materia di:
- separazione;
- divorzio;
- annullamento del matrimonio;
- responsabilità genitoriale;
- obbligazioni alimentari;
- sottrazione di minore;
- nonché in materia successoria;
la disciplina di tali controversie si rinviene essenzialmente in regolamenti europei, cui possono affiancarsi norme di diritto internazionale privato e convenzioni internazionali.
In materia di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e responsabilità genitoriale, si applica il regolamento 2201/2003: in questo video e articolo trattiamo il tema del giudice competente, ossia del giudice al quale le parti devono rivolgersi per regolare i propri rapporti familiari.
Il criterio della residenza abituale
L'articolo 3 del regolamento 2201/2003 prevede criteri di competenza generale, il primo dei quali è quello della residenza abituale dei coniugi. Come si determina in concreto?
Semplificando quanto più possibile, ad esempio: se un cittadino italiano sposa una cittadina tedesca e la loro vita matrimoniale è prevalentemente collocata in Italia, allora il giudice competente sarà il giudice italiano; se invece la coppia, per motivi lavorativi o personali, aveva stabilito la propria vita familiare in Francia, allora il giudice competente sarà il giudice francese.
Altri criteri previsti dallo stesso articolo 3 del regolamento disciplinano, inoltre, il caso di coniugi che risiedono abitualmente in Stati Membri diversi o che non risiedono più nello stesso Stato Membro.
Nel caso in cui occorra una decisione in materia di responsabilità genitoriale, il giudice competente è quello del luogo di residenza abituale del minore o quello del luogo più vicino al luogo in cui il minore "si trova", con alcune deroghe nei casi di lecito trasferimento della residenza o di sottrazione internazionale di minore.
Ad esempio, in materia di lecito trasferimento della residenza abituale del minore è intervenuta di recente la Corte di Giustizia.
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La decisione della Corte di Giustizia Ue del 14 luglio 2022 (C-572/21)
La Corte suprema svedese ha domandato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea se, nel caso di lecito trasferimento di un minore in uno Stato terzo parte della Convenzione dell'Aja del 1996 durante una procedura che lo riguarda, il giudice dello Stato Membro in cui aveva sede la precedente residenza abituale mantenga la propria competenza ai sensi dell'articolo 8, par. 1, del regolamento n. 2201/2003.
La Corte di Giustizia ha sottolineato che nel caso in questione non si applica il principio della "perpetuatio iurisdictionis", cioè il principio che consente al giudice di uno Stato Membro di poter decidere anche se nel corso della procedura cambia la residenza abituale del minore.
In estrema sintesi, in caso di trasferimento del minore in uno Stato terzo parte della Convenzione dell'Aja del 1996 è competente il giudice in cui ha sede la nuova residenza del minore (articolo 61, lettere a) e b) del regolamento n. 2201/2003; articolo 5, par. 2, Convenzione dell'Aja del 1996)
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Non da ultimo, una delle caratteristiche peculiari del regolamento 2201/2003 è quello di essere applicabile in tutti gli Stati dell'Unione Europea a prescindere dalla nazionalità delle parti, sia essa europea o non europea: ad esempio, se un cittadino brasiliano sposa una cittadina portoghese in Italia ma poi si trasferisce con la famiglia in Francia, il giudice competente sarà il giudice francese per tutte le cause che riguardano la separazione, il divorzio e la responsabilità genitoriale su eventuali figli minori.
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