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In altri nostri contenuti abbiamo parlato delle numerose sfaccettature del patto di non concorrenza tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o autonomo

In questo video-articolo approfondiamo il diverso tema del patto di non concorrenza tra imprese, strumento essenziale di tutela degli imprenditori nel rapporto con propri pari, ossia con altri imprenditori concorrenti. 

Il patto di non concorrenza tra imprese è un accordo di natura commerciale con cui due o più imprese si obbligano reciprocamente a non svolgere attività concorrenziale l'una in danno dell'altra oppure con cui un'impresa si vincola unilateralmente a non svolgere attività concorrenziali nei confronti di un'altra impresa, propria concorrente. 

Attraverso il patto di non concorrenza tra imprese è possibile, ad esempio, tutelare il proprio portafoglio clienti da eventuali storni o tentativi di sottrazione da parte dei concorrenti. 
Tale esigenza è particolarmente sentita nell'ambito delle operazioni societarie straordinarie di acquisizione di intere società o di partecipazioni di maggioranza in società, nonché nell'ambito delle cessioni d'azienda. 

Ad esempio: immaginiamo che i soci della società Alfa decidano di vendere tutte le proprie quote alla società Beta, concorrente di Alfa; la società Beta, acquirente, avrà interesse che, ultimata la compravendita, i soci venditori si astengano dallo svolgimento di attività concorrenziali in danno di Beta, sia direttamente, cioè personalmente, sia indirettamente - ad esempio, tramite la creazione di una nuova società che svolga un business analogo a quello di Alfa. 

Inoltre, l'acquirente vorrà mantenere intatto il portafoglio clienti di Alfa, acquisito tramite l'acquisto delle quote della società. Ebbene, attraverso la stipula di un patto di non concorrenza (che può consistere anche in una singola clausola di non concorrenza inserita nel contratto di cessione delle quote societarie) la società Beta:
- in generale, può vietare ai soci venditori di Alfa di svolgere attività concorrenziale in danno di Beta;
- più specificamente, può anche vietare ai soci venditori di prendere contatti commerciali con il portafoglio clienti di Alfa.

Sono allora evidenti la rilevanza e la portata strategica che una clausola di non concorrenza può assumere nell'ambito dei contratti tra imprenditori.

La legge prevede specifici limiti agli accordi limitativi della libera concorrenza tra imprese, anche in ragione dei principi e delle normative a tutela della concorrenza di matrice europea, tra cui, ad esempio, la disciplina antitrust.  

In particolare, il patto che limita la concorrenza tra imprese deve essere provato per iscritto; deve essere circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività; e, infine, non può eccedere la durata di cinque anni

Quanto al primo requisito, precisiamo che la forma scritta non è richiesta ai fini della validità del patto ma solo al fine di poter fornire prova della sua esistenza e del suo contenuto, ad esempio, in un eventuale giudizio che vede contrapposti i due imprenditori che hanno sottoscritto l'accordo di non concorrenza. In altre parole: tale prova potrà essere fornita solo allegando il testo del patto sottoscritto dalle parti e non tramite mezzi alternativi di prova (come, ad esempio, tramite testimoni o facendo ricorso a presunzioni). 

Come accennato, poi, il patto non può essere eccessivamente esteso e, in particolare, la legge prevede espressamente che debba essere limitato, alternativamente:
- o a un determinato ambito geografico;
- o a un determinato settore merceologico;
è sufficiente che il patto contenga anche solo uno di questi limiti per essere valido; non è necessario che il patto contenga sia una limitazione geografica che merceologica. 

Infine, la durata del patto non può essere superiore a cinque anni; se il patto prevede una durata superiore, oppure se la durata del patto non è proprio determinata, il patto si considera automaticamente valido solo per cinque anni dalla data della sua sottoscrizione. 

A differenza che per il patto di non concorrenza del lavoratore dipendente, la legge non prescrive un corrispettivo in favore della parte che subisce il vincolo di non concorrenza. Non è, dunque, necessario prevedere un compenso come contropartita del vincolo imposto dalla clausola di non concorrenza tra imprese. 

La redazione di un patto di non concorrenza tra imprese è, di regola, operazione complessa e delicata, nell'ambito della quale è essenziale affidarsi a consulenti esperti in materia di concorrenza.
Infatti, non è sempre agevole prevedere tutte le conseguenze dirette e indirette che possono scaturire dai vincoli di non concorrenza, così come non è facile figurarsi tutti gli scenari concreti che potrebbero essere pregiudizievoli per l'imprenditore che intende tutelarsi con una clausola di non concorrenza nell'ambito dei rapporti con un proprio concorrente.
 
In altre parole: le clausole di non concorrenza devono necessariamente essere redatte con "taglio sartoriale", su misura rispetto alle specifiche esigenze degli interessati; affidarsi a modelli è rischioso e potrebbe provocare inaspettate e spiacevoli conseguenze.

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