CONCORRENZA SLEALE -2- CONFUSIONE E IMITAZIONE SERVILE
Questo è il secondo articolo di una serie dedicata alla concorrenza sleale per cui, se vi va, vi invitiamo a guardare anche gli altri.
Nel precedente articolo introduttivo abbiamo parlato dei principi su cui si fonda la disciplina della concorrenza sleale.
In questo articolo analizzeremo la prima categoria di atti di concorrenza sleale, ossia quelli relativi alla cosiddetta concorrenza sleale per confusione.
Appartengono a questa categoria quei comportamenti concorrenziali che creano equivoci sulla provenienza di prodotti o di servizi da un determinato imprenditore, provocando, di conseguenza, uno sviamento della clientela.
Lo scopo della disciplina della concorrenza sleale per confusione consiste nel tutelare l’attività d’impresa nella sua funzione distintiva.
Quando si realizza, in concreto, il comportamento confusorio?
Non è necessario che la confusione si verifichi in concreto: è sufficiente che la condotta sia anche solo astrattamente idonea a creare una situazione di confondibilità.
La confondibilità potenziale deve essere determinata in riferimento al settore merceologico e al tipo di clientela di riferimento. Quindi, se due imprenditori operano in ambiti geografici oppure in settori merceologici completamente diversi, il rischio di confondibilità non sussiste.
Ciò premesso, quali sono le condotte confusorie sanzionate? Vediamole.
UNO. Usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri
Questa prima ipotesi tutela i segni distintivi dell’imprenditore ed è stata introdotta al fine di rafforzare la disciplina in tema di marchio registrato, ditta e insegna - i cosiddetti segni distintivi TIPICI dell’imprenditore. Inoltre, fonda la tutela dei segni distintivi ATIPICI, ossia quelli che non sono disciplinati specificamente dal legislatore.
DUE. Imitare servilmente i prodotti di un concorrente
Questa seconda ipotesi consiste nella pedissequa riproduzione della forma esteriore del prodotto del concorrente, tale da ingenerare confusione tra il prodotto “originale” e quello “contraffatto”.
La giurisprudenza ha specificato che non si ha imitazione servile quando le caratteristiche imitate siano dettate da esigenze funzionali o strutturali del prodotto: è evidente, infatti, che ove la forma esteriore di un determinato prodotto sia mera estrinsecazione dell’uso al quale il prodotto è destinato, la sua imitazione da parte di un imprenditore concorrente sia fisiologica e non sanzionabile.
TRE. Compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente
L’individuazione delle cosiddette fattispecie confusorie è completata da questa clausola generale che apre la tutela anche a ipotesi atipiche, purché idonee a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Si tratta di comportamenti che, pur non riguardando l’imitazione di segni distintivi o della forma esteriore del prodotto, sono comunque idonei a ingenerare confusione nella clientela.
Ad esempio, la giurisprudenza ha ricondotto a tale categoria il caso del ristorante che appone sui propri tavolini cartelli recanti la dicitura “nessun supplemento per la musica”, quando in realtà l'attività musicale è eseguita dall'orchestra del ristorante limitrofo. La scorrettezza imprenditoriale sta nell’approfittare dell’investimento fatto dal concorrente sulla musica dal vivo, spacciandolo come proprio.
Nel prossimo articolo parleremo della denigrazione dell’impresa del concorrente e dell’appropriazione di pregi altrui.
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Serie sulla concorrenza sleale:
1. Concorrenza sleale: definizione e princìpi
2. Concorrenza sleale per confusione e imitazione servile
3. Concorrenza sleale per denigrazione e appropriazione di pregi
4. Concorrenza sleale: atti di scorrettezza professionale
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