CONCORRENZA SLEALE -4- LA CLAUSOLA GENERALE DI SCORRETTEZZA PROFESSIONALE
Questo è il quarto e ultimo articolo di una serie dedicata alla concorrenza sleale per cui, se vi va, vi invitiamo a guardare anche gli altri.
Nei precedenti articoli abbiamo descritto le fattispecie tipiche di concorrenza sleale delineate dal legislatore.
In questo articolo analizzeremo invece la terza e ultima categoria di atti di concorrenza sleale che si concretizza in una clausola generale – per così dire, “di chiusura” – che raccoglie tutti quegli altri comportamenti che integrano una scorrettezza professionale a danno dei concorrenti.
Riprendendo le parole del legislatore, “compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Ma quando si realizza in concreto un atto non conforme ai principi della correttezza professionale?
Dottrina e giurisprudenza hanno progressivamente riempito di contenuto questa clausola generale: vediamo ora quattro esempi.
UNO. Vendite sottocosto
La giurisprudenza ha fatto rientrare nella categoria della scorrettezza professionale il fenomeno delle cosiddette “vendite sottocosto”, o dumping: vendere i propri prodotti a prezzi così stracciati da essere più bassi dei costi che l’impresa sostiene per la loro produzione (o per il loro acquisto dal produttore) realizza un comportamento evidentemente antieconomico e illegittimo poiché tende a eliminare progressivamente i propri concorrenti dal mercato, falsando, di fatto, il gioco della concorrenza.
Infatti, solo le imprese più grandi e forti economicamente potranno permettersi – seppur per un limitato periodo di tempo – di effettuare vendite sottocosto, attirando così la clientela altrui.
Al contrario, i piccoli imprenditori, che non hanno la possibilità di praticare prezzi altrettanto bassi, non avranno alcuna alternativa e saranno destinati a soccombere.
DUE. Storno di dipendenti o collaboratori
Il passaggio di dipendenti o collaboratori da un’impresa all’altra, di per sé, non costituisce atto di concorrenza sleale: infatti, il prestatore di lavoro ha certamente diritto di migliorare la propria posizione lavorativa.
Per la giurisprudenza, tale comportamento diventa illecito concorrenziale quando è accompagnato da altri elementi, tra cui, ad esempio:
- un numero di dipendenti stornati particolarmente elevato;
- oppure la specifica e ricercata competenza professionale dei dipendenti stornati, che li rende particolarmente appetibili e contesi nell’ambito del mercato di riferimento. In quest’ultimo caso l’impresa stornante approfitta degli investimenti formativi effettuati dall’impresa concorrente sui propri dipendenti o collaboratori.
In ogni caso, per integrare l’illecito concorrenziale è, inoltre, necessario che l’imprenditore agisca con il fine specifico di danneggiare l’altrui impresa.
Tramite lo storno di dipendenti possono configurarsi ulteriori profili di scorrettezza professionale quando questo è finalizzato alla rivelazione di segreti aziendali oppure al passaggio di know how, attività concorrenziali che possono anche essere realizzate direttamente dagli ex-dipendenti o collaboratori che abbiano deciso di mettersi in proprio.
TRE. Concorrenza parassitaria
Tale comportamento concorrenziale consiste nell’imitazione continua e sistematica delle iniziative imprenditoriali di un concorrente, attuata, però, senza che si crei confusione tra i prodotti dell’uno e dell’altro imprenditore.
Ricordiamo, infatti, che altrimenti si ricade nella prima delle due ipotesi di concorrenza sleale già tipizzate dal legislatore, ossia quella dell’imitazione servile, idonea a creare confusione.
Quando l’imitazione non è confusoria, di per sé non è illecita. Lo diventa, però, in caso di concorrenza parassitaria, per effetto della sua sistematicità e continuità.
QUATTRO. Boicottaggio economico
È un’ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un imprenditore induce altri operatori economici a non stipulare contratti o intraprendere rapporti commerciali con un concorrente.
È evidente la gravità di tale condotta, che nel lungo periodo determina l’inevitabile uscita dal mercato del soggetto leso.
Ove tale fenomeno assuma proporzioni notevoli, integra l’ipotesi del cosiddetto monopolio di fatto, sanzionata dalla normativa antitrust. Rileva, invece, come illecito anti-concorrenziale negli altri casi, anche se è inevitabile che l’imprenditore boicottante, per riuscire nel suo intento, dovrà comunque occupare una posizione rilevante nel mercato di riferimento.
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Serie sulla concorrenza sleale:
1. Concorrenza sleale: definizione e princìpi
2. Concorrenza sleale per confusione e imitazione servile
3. Concorrenza sleale per denigrazione e appropriazione di pregi
4. Concorrenza sleale: atti di scorrettezza professionale
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