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Nei precedenti articoli

adozione e strumenti di tutela del minore - 2 - servizi sociali

adozione e strumenti di tutela del minore - 1 - introduzione

abbiamo introdotto gli strumenti a tutela del minore e chiarito il ruolo dei servizi sociali nell’avvio delle procedure di presa in carico di minori (in particolare nei casi di affidamento consensuale o giudiziale).

Si è pure introdotto il tema della valutazione dell’interesse del minore, tenendo conto che il giudice può disporre a sua discrezione una consulenza tecnica d’ufficio e/o un’inchiesta ai servizi sociali (cfr. Cass., n. 6138/2015).

Di recente, la Cassazione ha sottolineato che il giudice non è obbligato ad accogliere la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio avanzata dai genitori, purché la sua decisione possa basarsi su una “complessa istruttoria (essenzialmente con acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti)”; nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto le censure del genitore relative alle carenze istruttorie in una procedura di adozione, ritenendo che “la Corte di merito ha motivatamente respinto la richiesta di consulenza tecnica, formulata dalla madre, relativa alla sua personalità e capacità educativa nei confronti dei minori, ritenendola superflua al fine di contrastare gli elementi ed i dati oggettivi, nonché le valutazioni dei servizi sociali, organi dell’Amministrazione che hanno avuto contatti sia con i minori che con i suoi genitori” (Cass., n. 19154/2019).

In sostanza è essenziale che indagini consentano al giudice di accertare o escludere in tempi rapidi pregiudizi (attuali o potenziali) per l’equilibrio psicofisico del minore: solo in presenza di comportamenti effettivamente nocivi per quest’ultimo potrà essere disposto l’allontanamento dalla famiglia (cfr., ex multis, Corte EDU, Zhou c. Italia, 21 gennaio 2014).

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Le disposizioni del codice civile e della legge adozione sono chiarissime nel limitare i poteri d’intervento del giudice all’interno della famiglia (c.d. principio di autonomia della e nella famiglia): i provvedimenti di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale e, così, di affidamento e adozione, possono essere disposti solo in caso di pregiudizio concreto per il minore, a tutela del suo superiore interesse.

Non a caso, per la Cassazione “solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale (...) può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8, dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia d’origine, così come indicato nella L. n. 184 del 1983, art. 1 (Cass. n. 22934/2017)” (Cass., n. 19154/2019, ove si richiama espressamente anche Corte EDU, S.H. c. Italia, 10 ottobre 2015 e Akinnibosun c. Italia 16 luglio 2015).

Si individua, allora, un preciso schema: l’ingerenza del giudice è possibile solo in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di garanzie sostanziali e processuali (che per esigenze di sintesi non è possibile qui approdondire; cfr., Covezzi e Morselli c. Italia, 9 maggio 2003); lo stesso schema rinvenibile nelle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) tutte le volte in cui “il diritto fondamentale in gioco” possa essere soggetto a limitazione, come nel caso del diritto al rispetto della vita familiare (articolo 8 CEDU).

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Quando entra in gioco il diritto al rispetto della vita familiare di cui all’articolo 8 CEDU, la Corte EDU è chiamata a verificare nell’ordine:

(a) se vi sia stata un’ingerenza prima facie nel diritto al rispetto della vita familiare (interference) – es. limitazione del diritto-dovere di visita del genitore;

(b) se tale ingerenza si giustifichi all’esito di un bilanciamento di tutti i diritti in gioco, ossia se l’ingerenza avvenga:

(i) nel rispetto di una base legale (in accordance with the law) – es. la limitazione del diritto avviene ex articolo 333 codice civile;

(ii) per la tutela di uno scopo legittimo (legitimate aim) – es. la limitazione mira a tutelare il minore nel corso di una procedura di affidamento giudiziale;

(iii) in misura adeguata e necessaria rispetto allo scopo (necessary in a democratic society) – es. è necessario sospendere durante la procedura le visite genitori-figli, poiché nel caso specifico altri provvedimenti non sarebbero altrettanto efficaci per la tutela dell’interesse del minore.

Qualora la decisione del giudice nazionale appaia carente di giustificazione secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, a seconda del tipo di diritto fondamentale – ecco il tema della giustificazione da parte dell’autorità di tutte le limitazioni dei diritti fondamentali – può porsi un problema di compatibilità della procedura interna rispetto alle garanzie sostanziali e processuali previste dalla CEDU.

Proprio seguendo gli step menzionati – con particolare attenzione al punto (iii) – recentemente la Corte EDU ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 in un caso avente ad oggetto una procedura di affidamento giudiziale (R.V. e altri c. Italia, 18 luglio 2019); in estrema sintesi, la procedura interna era connotata dall’assenza di un limite temporale assegnato dal giudice per la sua conclusione, dalla mancata regolamentazione dei diritti-doveri genitoriali e da una eccessiva discrezionalità assegnata ai servizi sociali nella gestione della procedura, elementi da cui è conseguito, fra l’altro, il mancato rispetto dei criteri di speditezza (expedition) e di eccezionale diligenza (exceptional diligence) che devono sempre essere rispettati dalle autorità nazionali nei casi di valutazione dell’interesse del minore.

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Del tema delle garanzie previste dalla CEDU e degli obblighi positivi dello Stato in materia di tutela dei legami familiari ci occuperemo in un prossimo articolo: la pronuncia della Grande Camera del 10 settembre 2019 (Strand Lobben e altri c. Norvegia) merita un approfondimento ad hoc.

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