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Le conseguenze della nascita di un nuovo nucleo familiare

In questo videoarticolo rispondiamo a un quesito frequente: la nascita di un altro figlio comporta automaticamente la riduzione del mantenimento che lo stesso genitore è obbligato a corrispondere ad altri figli, nati in precedenza? 

Chiaramente la nascita di un figlio impone al genitore di contribuire al suo mantenimento e ciò vale per tutti i i figli, indipendentemente dal fatto che siano nati da una relazione conclusa o da un relazione in corso, dentro o fuori dal matrimonio. 

Le spese per un altro figlio ovviamente incidono sulle risorse economiche del genitore ma non è detto che solo per tale motivo il genitore possa ottenere una riduzione del mantenimento stabilito in precedenza per gli altri figli.

Il principio è che l'assegno di mantenimento viene quantificato in base alle effettive capacità economiche dei genitori; di conseguenza, se la nascita di un figlio si colloca nell'ambito di una nuova convivenza, potrebbe determinarsi in concreto una situazione complessivamente invariata da un punto di vista reddituale, cioè grazie ai redditi apportati alla famiglia dal nuovo partner. Non esiste insomma un automatismo per cui "se ho un altro figlio, riduco il mantenimento degli altri figli". 

Ciascuno è libero di costituire la propria famiglia e di avere altri figli ma per il nostro ordinamento questo non può avvenire a discapito dei figli nati in precedenza.

Come viene calcolato l'assegno di mantenimento per i figli?

Come detto, anche in caso di nuovi figli, il calcolo dell'assegno di mantenimento per ciascuno di essi presuppone sempre l'analisi delle effettive condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori: dichiarazioni dei redditi, buste paghe, estratti conto, analisi delle spese fisse, risorse economiche apportate dai conviventi, eccetera, sono solo alcuni degli elementi che devono essere tenuti in considerazione per quantificare l'assegno di mantenimento dei figli e per valutare eventuali sproporzioni che possano effettivamente portare il tribunale a ridurre l'assegno di mantenimento in considerazione di sopravvenute esigenze per il genitore obbligato, con una modifica delle condizioni di separazione stabilite in precedenza.

Resta però fermo un principio, che talvolta si tende a trascurare, per cui il tribunale, nel quantificare il contributo al mantenimento, si preoccupa prima di tutto delle esigenze del figlio, non delle disponibilità del genitore obbligato: non a caso, può accadere che il tribunale rilevi che il genitore possa lavorare di più oppure addirittura stabilisca un contributo a carico del genitore attualmente disoccupato o comunque privo di redditi da lavoro.

Proprio sul caso del genitore disoccupato obbligato al mantenimento dei figli trovate un nostro videoarticolo.

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