Il mantenimento dei figli maggiorenni
Fino a quando i genitori sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni? Come si calcola il mantenimento? Nell’articolo diamo le prime risposte a questi quesiti, anche attraverso la segnalazione di nostri ulteriori contributi sugli stessi temi.
Mantenimento dei figli maggiorenni
L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della loro maggiore età. Tuttavia, i genitori non sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni che non si attivano adeguatamente per raggiungere l’indipendenza economica.
In altre parole, il figlio non deve abusare del diritto di essere mantenuto dai genitori oltre ragionevoli limiti di tempo, né può ambire a contributi in misura eccessiva: l’obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni si giustifica nei limiti in cui essi proseguano un progetto educativo e di formazione per entrare nel mondo del lavoro (Cass. n. 32406/2021).
Ad esempio, con riferimento a una figlia maggiorenne fuori corso, la Cassazione ha recentemente ribadito che, in applicazione del principio di autoresponsabilità, il figlio maggiorenne non ha diritto di ostinarsi a proseguire gli studi e a indugiare ad entrare nel mondo del lavoro oltre ragionevoli limiti di tempo solo per rincorrere propri desideri di realizzazione di difficile attuazione (Cass., n. 16327/203).
Mantenimento dei figli maggiorenni fuori casa o all’Università
La ragione per cui di regola il mantenimento dei figli viene versato da un genitore all’altro risiede nel fatto che il genitore convivente sopporta tutte le spese ordinarie del nucleo familiare.
È possibile corrispondere l'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne ma, perché ciò avvenga, è necessario uno specifico provvedimento del tribunale (Cass. n. 9700/2021). Ad esempio, se il figlio maggiorenne si allontana stabilmente dalla casa familiare è possibile chiedere al tribunale di modificare il provvedimento che stabilisce il mantenimento e la sua corresponsione a favore dell’altro genitore.
Secondo la giurisprudenza più recente, eventuali accordi sul mantenimento tra i genitori (e tra genitori e figli maggiorenni) non sono validi e devono sempre essere omologati nell’ambito di un apposito procedimento in tribunale o in sede di negoziazione assistita. Peraltro può accadere che sorga un contrasto tra genitori e il figlio maggiorenne in relazione al contributo, con la conseguenza che il figlio ben può partecipare alla procedura di revisione dell'assegno di mantenimento.
Mantenimento dei figli maggiorenni con lavoro part-time o in nero
Nel caso in cui il figlio maggiorenne si adoperi per trovare un’occupazione temporanea ovvero non continuativa o persino “in nero”, il giudice deve indagare in concreto l’effettiva indipendenza economica del figlio per stabilire se e in che misura è ancora dovuto il mantenimento da parte dei genitori.
Nel caso in cui il tribunale valuti il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio ovvero la sua indisponibilità al lavoro, il genitore può chiedere il rimborso dell'assegno di mantenimento corrisposto.
Come si calcola il mantenimento in caso di figli maggiorenni
Per calcolare l'assegno di mantenimento dei figli, il giudice valuta prioritariamente le loro esigenze e, in secondo luogo, le capacità economiche e la capacità lavorativa dei genitori.
Ad esempio, anche se il genitore è disoccupato, è comunque dovuto il mantenimento al figlio non economicamente indipendente, salvo il caso in cui il genitore non dimostri un’assoluta incapacità di procurarsi un lavoro.
Chiaramente, se il figlio è maggiorenne il giudice dovrà valutare se la sua persistente dipendenza economica dai genitori sia giustificata da un progetto formativo ancora in corso o sia frutto della sua inerzia o indisponibilità al lavoro.