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In questo video e articolo, il primo di una serie, cerchiamo di capire cosa comporta per le coppie la scelta del regime della comunione legale dei beni.  Tale regime può essere scelto dai coniugi al momento del matrimonio, nonché dai partner dell'unione civile e dai conviventi dopo l'entrata in vigore nel 2016 della cosiddetta Legge Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze. 
In alternativa, le coppie possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni o possono stipulare una specifica convenzione matrimoniale, di cui parleremo nei prossimi video. 

La comunione dei beni si definisce "legale" perché è il regime patrimoniale della famiglia previsto per legge per le coppie sposate o unite civilmente in mancanza di una loro esplicita scelta di segno diverso, ossia - come detto - a favore della separazione dei beni o di una specifica convenzione matrimoniale. 
I conviventi, invece, se intendono disciplinare nello specifico i loro rapporti patrimoniali, devono stipulare un apposito contratto di convivenza.

Beninteso, la scelta del regime patrimoniale non è irreversibile, nel senso che le coppie nel corso del loro rapporto possono modificare la loro scelta - sia pure nel rispetto di alcune formalità previste dal codice civile, in modo da ottenere l'annotazione del regime patrimoniale prescelto sui registri di stato civile. 

Quanto alla comunione legale dei beni, la sua finalità è realizzare - anche dal punto di vista patrimoniale - la comunione di vita di una famiglia. 
Ciò non significa che i partner non abbiano beni personali, anzi. 
Infatti, non tutti i beni dei partner "cadono" in comunione legale, poiché per legge rimangono sempre personali:
(a) i beni di cui ciascuno era già proprietario prima del matrimonio, dell'unione civile o comunque della scelta del regime patrimoniale della comunione legale; 
(b) i beni acquistati successivamente derivanti da donazione, successione o altra liberalità, se non viene specificato che tali beni vengono attribuiti alla comunione; 
(c) i beni di uso strettamente personale; 
(d) i beni che servono per l'esercizio della professione, ad eccezione di quelli relativi a un'azienda che sia parte della comunione; 
(e) i beni ottenuti come risarcimento del danno o le pensioni attinenti la perdita di capacità lavorativa; 
(f) i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali, purché ciò sia dichiarato nell'atto di acquisto. 

Dunque, quali beni diventano comuni? Diventano comuni:
(a) gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio, dai partner dell'unione civile o dai conviventi in costanza di rapporto - esclusi appunto quelli personali di cui abbiamo appena parlato; 
(b) i frutti dei beni propri percepiti e non consumati la momento dello scioglimento della comunione; 
(c) i proventi dell'attività separata se al momento dello scioglimento della comunione non siano stati consumati; 
(d) le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio, l'unione civile o la stipulazione di un contratto di convivenza; per le aziende la legge prevede che, nel caso in cui esse appartengano a uno solo dei partner prima del matrimonio, solo gli utili e gli incrementi diventeranno parte della comunione legale.
Ecco, di tutti i beni appena elencati, scegliendo la comunione dei beni, i partner diventano sempre comproprietari al 50% senza possibilità di stabilire una differenza di quote.

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Serie sui regimi patrimoniali della famiglia:
1- LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI
2- LA SEPARAZIONE DEI BENI
3- LE CONVENZIONI MATRIMONIALI
4- IL FONDO PATRIMONIALE

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