Il padre separato ha (davvero) diritto di frequentare i figli piccoli quanto la madre?
PREMESSA
Il titolo di questo articolo è palesemente provocatorio per due motivi:
- innanzi tutto quando si parla di frequentazioni fra genitori separati e figli minori ogni questione deve essere affrontata partendo dal punto di vista di questi ultimi. Non a caso, si parla di diritto-dovere di visita del minore, in considerazione del fatto che parliamo soprattutto di un diritto del minore a mantenere le frequentazioni con entrambi i genitori;
- infine, quando si parla di diritto-dovere di visita si deve considerare la qualità del tempo che genitori e figli passano insieme piuttosto che la quantità in termini di giorni e di ore.
Di affidamento condiviso, bigenitorialità e diritto di visita parliamo diffusamente nel nostro blog.
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In questo video parliamo di una ordinanza della Cassazione, la numero 9764 del 2019, che secondo alcuni interpreti avrebbe stabilito il principio per cui, in caso di crisi fra i genitori, i figli minori dovrebbero frequentare mamma e papà per lo stesso tempo – in altri termini, con un calendario ripartito fifty-fifty.
In realtà, la questione è più complessa di quanto sembri.
Tanto per cominciare, la Cassazione ha deciso la controversia su un piano processuale e, cioè, per carenza di motivazione. In primo grado, il tribunale aveva stabilito il collocamento prevalente della figlia minore presso la mamma, con diritto-dovere del padre di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, senza alcuna frequentazione infrasettimanale. A seguito di reclamo del padre, la corte d’appello “con motivazione praticamente assente, (ha) dato acritica conferma ai provvedimenti, emessi dal giudice di primo grado di cui ha apprezzato equilibrio e conformità agli interessi del minore, senza tenere in alcun conto le critiche mosse dal padre con l’atto di impugnazione” (Cass. 9764/2019). L’accoglimento del ricorso per cassazione promosso dal padre, dunque, è dipeso dall’assenza di “una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre nella inosservanza del principio della bigenitorialità” (Cass. 9764/2019).
In definitiva, la Cassazione non ha deciso la controversia nel merito né ha stabilito il diritto del padre di tenere con sé la figlia anche durante la settimana, men che meno per un numero di giorni pari a quello riservato alla frequentazione con la mamma; essa si è limitata – assai opportunamente – a rinviare la causa alla corte d’appello, cui spetterà deciderla nei prossimi mesi (questa volta, si spera, con adeguata motivazione) alla luce dei principi che informano il diritto di entrambi i genitori di mantenere una feconda relazione con i figli.
Proprio con riferimento a tali principi, la Cassazione ha avuto modo – sia pure, come detto, nell’ambito di una decisione di natura processuale – di ribadire l’attenzione che l’ordinamento italiano e comunitario hanno espresso nel tempo a tutela della bigenitorialità, “da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412)” (Cass. 9764/2019).
Da un lato, costituisce principio consolidato che l’interesse preminente del figlio minore possa consentire una certa sperequazione nella frequentazione con ciascun genitore, nel senso che una ripartizione del calendario fifty-fifty, specie in tenera età, non costituisce sempre la soluzione ottimale; in ogni caso, come ricorda la Cassazione nell’ordinanza in commento, “La Corte di Strasburgo chiama le autorità nazionali ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli (Corte EDU, 17/11/2015, Bondavalli c. Italia; Corte EDU, 23/02/2017, D’Alconzo c. Italia), nella premessa che ’per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, 5 58, CEDU 2002)”.
In definitiva, ribadito il punto di partenza costituito dalla bigenitorialità, ogni relazione genitore-figlio richiede una modulazione sartoriale del calendario per la tutela dell’interesse del singolo minore considerato – tutela che, talvolta, ove motivata, può giustificare un certo sbilanciamento quantitativo del calendario.
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