Allontanamento di un coniuge e separazione di fatto 

In caso di crisi familiare può capitare che la coppia decida temporaneamente di "separarsi" senza particolari formalità, cioè senza chiedere al tribunale di pronunciare la separazione coniugale o attivare un'altra procedura prevista dalla legge per ottenerla.

In assenza di un provvedimento di separazione si parla di "separazione di fatto": in questo caso i doveri coniugali - personali e patrimoniali - che derivano dal matrimonio rimangono intatti, così come i diritti successori tra coniugi. Tuttavia, un'eventuale violazione dei doveri coniugali durante la separazione di fatto (si pensi al caso di violazione dell'obbligo di fedeltà) in caso di successiva richiesta della separazione legale non può costituire motivo di addebito della separazione; ciò in quanto la violazione dei doveri coniugali in questione non potrebbe ritenersi causa di intollerabilità di una convivenza già a tutti gli effetti cessata. 

La separazione di fatto potrebbe anche essere conseguenza dell'allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale senza il consenso dell'altro: in questo caso occorre prestare attenzione poiché la legge prevede sanzioni a carico del coniuge che si sia allontanato ingiustificatamente (ad esempio: il sequestro dei beni per garantire l'adempimento dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia - così come per il caso in cui uno dei genitori non paghi il mantenimento dei figli).

La separazione consensuale e l'accordo di negoziazione assistita

 

Solo con la separazione legale, dunque, i coniugi possono dirsi "ufficialmente separati": nel caso di separazione consensuale i coniugi sono d'accordo su tutti gli aspetti personali (ad esempio: su chi rimane nella casa familiare) e patrimoniali (ad esempio: sul contributo al mantenimento del coniuge più debole e dei figli). 

In questo caso, i coniugi possono scegliere se:

A. presentare un ricorso congiunto in tribunale con l'assistenza di un avvocato per parte o con l'assistenza di un unico avvocato, che dovrà assistere necessariamente entrambi i coniugi; poiché nel secondo caso l'avvocato è a tutti gli effetti difensore di entrambi, in caso di eventuali successivi contrasti tra le parti (ad esempio: in occasione del divorzio), l'avvocato non potrà assisterli in alcun modo per conflitto d'interessi, come previsto dall'articolo 68, quarto comma, del codice deontologico forense;

B. procedere con un accordo di negoziazione assistita, con una riduzione di tempi, ma con la necessaria assistenza di un avvocato per ciascuna parte; 

C. ottenere la separazione con un accordo davanti al sindaco a condizione che non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e che l’accordo tra i coniugi non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

La separazione giudiziale

Nel caso di separazione giudiziale, invece, i coniugi non riescono a trovare un'intesa complessiva (talvolta anche sul "se separarsi", oltre che "a quali condizioni") e si rivolgono al tribunale per ottenere una decisione che regoli i loro rapporti nella fase di separazione. Nulla vieta chiaramente che, dopo il deposito in tribunale da parte di un coniuge di un ricorso giudiziale per separazione - soprattutto grazie all'assistenza degli avvocati - le parti raggiungano un accordo: in questo caso la procedura si trasforma in consensuale, con notevole risparmio di risorse personali, tempi e costi. 

Lo scioglimento dell'unione civile

Per quanto riguarda l'unione civile - a differenza del matrimonio - le parti possono direttamente sciogliere la loro unione (si parla infatti di "divorzio diretto"), in quanto la legge n. 76/2016, che disciplina i rapporti di unione civile, non prevede alcuna fase di separazione né possibilità di pronunciare l'addebito - dunque: in Italia, a differenza di altri Paesi, la fase di separazione è un "passaggio obbligato" solo per le coppie sposate. 

Per "divorziare" i partner dell'unione civile devono dapprima dichiarare all'ufficiale di stato civile la "volontà di scioglimento", insieme o disgiuntamente. Trascorsi tre mesi, ciascuna parte può iniziare il procedimento giudiziario che è regolato dalle norme relative al divorzio “in quanto compatibili". 

Anche i partner dell'unione civile possono sciogliere la propria unione con un accordo di negoziazione assistita o con un accordo davanti al sindaco,  attivando una delle due procedure stragiudiziali sopra menzionate per l'ipotesi di separazione coniugale.

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