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ATTESTAZIONE MEDICA AI SENSI DELLA RECENTE LEGGE 191/2023: QUAL È LA SUA FINALITÀ? 

Nel presente articolo ci dedicheremo al primo comma dell'articolo 4 quater della recente Legge 191 del 15 dicembre 2023, il quale dispone "l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto … per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica".
La vera novità di questo primo comma consiste nella sua ultima parte, ossia nella previsione di un'apposita attestazione medica dalla quale risulti la finalità terapeutica dell'intervento e/o trattamento, in assenza della quale l'Amministrazione Finanziaria avrebbe titolo per pretendere l'IVA sulle prestazioni sanitarie in questione, cioè quelle di chirurgia estetica.

In questo modo il legislatore intendeva porre fine al grave stato di incertezza relativo al regime IVA applicabile alle prestazioni di chirurgia estetica che trae origine dalla Circolare n. 4/E del 2005 emanata dall'Agenzia delle Entrate e dalle note sentenze della Corte di Giustizia del 2013.

ATTESTAZIONE MEDICA: CHI DEVE RILASCIARLA?

A nostro avviso, questo obiettivo non può dirsi pienamente raggiunto, in quanto il primo comma in questione solleva alcune incertezze, in particolare riguardo all'origine dell'attestazione medica.

Infatti, nel caso di prestazione di chirurgia estetica svolta da un medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, l'attestazione citata dalla norma dovrebbe poter pervenire dallo stesso specialista, senz’altro in possesso delle competenze necessarie dal momento che il suo piano di studi include anche la c.d. "psicologia clinica". 

Il problema potrebbe sorgere per il medico privo di tali competenze necessarie per non averle acquisite nel corso della propria formazione. Ci si chiede se, in questo secondo scenario, tale lacuna possa essere colmata attraverso un'attestazione psicologica redatta da uno psicologo/psicoterapeuta e se, a tal fine, possa essere sufficiente un singolo colloquio o se invece si imponga un percorso terapeutico

La disposizione normativa in commento – cioè il primo comma – non fornisce risposta a questi dubbi. Fermo il contesto di incertezza appena descritto, potrebbe non risultare adeguata un'attestazione generica e/o fondata sulle "semplici convinzioni soggettive" del paziente che intende sottoporsi all'intervento o trattamento.

Le società e associazioni di categoria hanno predisposto modelli standard dell’attestazione in questione con l'obiettivo di standardizzarne il contenuto, a garanzia di un utilizzo omogeneo da parte di tutti gli operatori del settore. Tale attestazione potrebbe anche contenere un espresso riferimento al sistema di  classificazione ICD – 9 – CM, strumento riconosciuto e adottato anche dal Ministero della Salute che riporta, in modo sistematico e secondo precise regole d'uso, la classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, associando a ciascun intervento un codice numerico o alfanumerico: tale manuale è un riferimento pratico per medici ospedalieri e liberi professionisti intramoenia o con un proprio studio privato.

 

A breve pubblicheremo una serie di ulteriori contributi di approfondimento su questi temi.

Qui il primo articolo della serie.

Qui il secondo articolo della serie.

Qui il terzo articolo della serie.

Qui il quarto articolo della serie.

Qui il sesto articolo della serie.

 

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