Il nostro studio legale a Verona assiste società, imprenditori e professionisti nell'organizzazione e nello sviluppo della loro attività anche attraverso la redazione di contratti commerciali di molte tipologie.

Siamo al fianco dei nostri clienti sia nella redazione contratti predisposti in base ai loro specifici interessi, sia nell'analisi di contratti che, invece, i nostri clienti ricevono a propria volta dai relativi partner, clienti e fornitori (e, dunque, spesso predisposti in base agli specifici interessi di questi ultimi).

Pertanto, ci occupiamo di predisporre clausole contrattuali specifiche, a seconda della tipologia di contratto commerciale che i clienti intendono concludere e dei loro obiettivi, nonché di analizzare la modulistica contrattuale eventualmente “imposta” ai nostri clienti da contraenti più forti; ciò al fine di rendere pareri sui diritti e sulle obbligazioni derivanti dal contratto "avversario" ed eventualmente proporre modifiche o integrazioni al relativo testo.

Quando il contenuto di un contratto viene integralmente redatto da una parte contrattualmente più forte (si pensi al caso di società multinazionali o a società leader di specifici settori), il contraente più debole ritiene spesso, erroneamente di avere solo una possibilità, ossia aderire supinamente al testo contrattuale imposto; in realtà, è sempre opportuno tentare di negoziare un contratto commerciale più equilibrato proponendo modifiche, integrazioni o sostituzioni di clausole.

Per qualsiasi società, imprenditore o libero professionista, disporre di una propria, esclusiva documentazione contrattuale creata su misura (ad esempio: modelli esaustivi di preventivo, ordini di acquisto, condizioni generali di vendita o di fornitura di servizi, contratto specifici) costituisce un asset prezioso e rappresenta un sicuro vantaggio nelle trattative commerciali e nella contrattazione.

Infine, come si suol dire, "prevenire è meglio che curare": il costo di una consulenza legale “preventiva” sul contenuto e sugli effetti delle clausole proposte da una controparte è sempre inferiore rispetto al danno che potrebbe verificarsi nei casi di inadempimento o controversia verificatisi dopo la stipula di un contratto iniquo o non adeguatamente ponderato (si pensi al caso di clausole oscure, o vessatorie, o eccessivamente gravose).

Infatti, ai sensi dell'articolo 1372 c.c., una volta stipulato, il contratto ha forza di legge tra le parti , ossia è vincolante per i contraenti in tutte le sue clausole, per quanto sbilanciato (nei limiti consentiti); pertanto – in assenza di clausole specifiche che regolano il recesso o la risoluzione – il contratto non può essere sciolto senza il consenso di tutte le parti del contratto. Insomma: dopo aver stipulato un contratto è spesso troppo tardi per correre ai ripari.

Cosa si intende per contratti commerciali?

Si parla di contratti commerciali nei casi in cui nessuna delle parti del contratto è un consumatore, con la conseguenza di escludere l'applicazione del Codice del consumo e della normativa europea a tutela del consumatore.

La disciplina dei contratti commerciali si rinviene nel codice civile, nelle leggi speciali ed eventualmente – in presenza di taluni presupposti – nella normativa europea o internazionale applicabile al singolo contratto che le parti intendono stipulare.

Di seguito elenchiamo le principali categorie di contratti commerciali di cui si occupa il nostro studio legale.


Contratti di fornitura di beni e servizi

In questa categoria rientrano:

  • contratto di vendita B2B (business to business), documento che spesso fa parte di una catena, costituita da preventivo, ordine di acquisto, condizioni generali di contratto, contratto specifico di vendita;
  • contratto di software (vendita, licenza d'uso, sviluppo);
  • contratto di distribuzione;
  • contratto di locazione di bene mobile;
  • contratto di noleggio di bene mobile;
  • contratto di somministrazione;
  • contratto d'opera;
  • contratto di manutenzione, anche in ambito IT;
  • contratto di outsourcing, anche di servizi informatici o di altra natura;
  • contratto d'appalto e sub-appalto;
  • contratto di branding relativi all'immagine e alla comunicazione dell'impresa o del professionista, di cui ci occupiamo nell'ambito più generale della consulenza legale alle web agency.

Contratti di collaborazione commerciale tra professionisti o tra imprese

In questa categoria rientrano:

  • contratto di mandato;
  • contratto di agenzia;
  • contratto di collaborazione commerciale (che può assumere anche la forma di joint venture contrattuale);
  • contratto di joint venture societaria;
  • contratto di sponsorizzazione;
  • contratto di franchising;
  • contratto di leasing
  • patto di non concorrenza; 
  • patto di riservatezza.

Contratti commerciali aventi ad oggetto immobili

In questa categoria rientrano:

  • contratto di locazione commerciale;
  • contratto di comodato;
  • contratto di affitto d'azienda;
  • contratto di cessione d'azienda o ramo d'azienda.

Contratti commerciali aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale o industriale

In questa categoria rientrano:

Contratti commerciali internazionali: cosa sono?

In ambito commerciale si ha spesso a che fare con contratti internazionali, come nel caso in cui:

  • le parti del contratto hanno sede in due Paesi diversi, all'interno dell'Unione Europea o all'esterno dell'Unione Europea;
  • esistono regolamenti dell'Unione Europea che disciplinano i rapporti tra le parti del contratto, anche in caso di controversia – ad esempio in materia di legge applicabile e giudice competente a decidere la controversia;
  • il contratto deve essere eseguito in un Paese diverso da quello in cui hanno sede le parti del contratto: ad esempio, i beni o i servizi devono essere consegnati in un Paese diverso da quello del venditore o del fornitore;
  • occorre disciplinare gli effetti del contratto sulla base di una legge straniera a una delle parti del contratto o sulla base di convenzioni internazionali – come, ad esempio, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale.

PER CONSULENZA MIRATA

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