VENDITA DI OPERE D'ARTE E CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ: I PACTA
Per vendere un'opera d'arte, passaporto imprescindibile è il certificato di autenticità dell'opera, di regola rilasciato dal venditore o da un ente di riferimento dell'artista: ad esempio, noti sono i c.d. Archivi d'artista, che hanno lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale dell'artista che rappresentano e che, tra i propri compiti istituzionali, hanno anche quello di certificare l'autenticità delle opere.
Per le opere degli artisti viventi, però, sta prendendo piede un diverso e inedito concetto di certificato di autenticità.
In particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali ha recentemente adottato un innovativo modello di certificato di autenticità denominato PACTA, da utilizzare in caso di acquisizione di opere d'arte contemporanea da parte di musei, fondazioni e privati.
PACTA è un acronimo che sta per Protocolli per l'Autenticità, la Cura e la Tutela dell'Arte contemporanea.
Che cosa sono i PACTA e perché sono stati redatti?
I PACTA sono stati proposti dal Ministero per i beni e le attività culturali come documento da allegare al contratto di acquisto dell’opera d'arte, grazie al quale si considerano assorbite e superate tutte le certificazioni, le pubblicazioni e le documentazioni precedenti relative all'opera.
Sono stati originariamente pensati per l'acquisto di opere d'arte di artisti contemporanei e ancora viventi da parte dei musei pubblici ma se ne auspica un’adozione diffusa anche da parte di fondazioni e privati.
I PACTA sono un modello di certificato di autenticità strutturato in modo da promuovere una conoscenza autentica e approfondita dell’opera d’arte e da tutelarne l’identità.
Scopo dei PACTA, quindi, non è solo quello di garantire all'acquirente l'autenticità dell'opera compravenduta ma anche quello di garantire all'autore e ai terzi la corretta conservazione nel tempo dell’opera d’arte.
A livello contrattuale i PACTA introducono specifici obblighi e responsabilità a carico di entrambe le parti: da un lato, sull'artista grava un obbligo di fornire informazioni dettagliate sulla natura e sulle modalità di conservazione della propria opera; dall'altro lato, sul museo (o più genericamente sull'acquirente dell'opera) grava l'obbligo di attenersi alle istruzioni per la conservazione dell'opera ricevute dall'artista.
Ad esempio, varie sono le specifiche da inserire per la descrizione dell’opera: si chiede all’artista di distinguere tra elementi funzionali (ad esempio il materiale per l’allestimento) ed elementi considerati parte fondamentale dell’opera e pertanto non sostituibili.
Nel caso di opera costituita da parti effimere o deperibili si dovrà specificare se e come prevederne la loro eventuale sostituibilità.
Nel caso di opere dipendenti da tecnologia, l’artista deve indicare quali elementi costitutivi si intendono essenziali per l’identità estetica dell’opera e quali sono da intendersi unicamente come strumentazione necessaria alla sua attivazione.
In caso di opere “progetto” dovranno essere definiti le dimensioni dell’opera oppure i criteri per stabilire la scala dimensionale dell’opera, nonché le modalità e i materiali per la messa in opera.
In sostanza, grazie ai PACTA, l’opera circola munita di una carta d’identità creata dallo stesso artista: così, il rispetto dell’intenzione dell’artista diviene parte integrante dell’oggetto del contratto.
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