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Con una recentissima ordinanza emessa in sede cautelare, la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale di Cagliari ha stabilito che la cessione o la donazione di un'opera d'arte non comporta l'automatica cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera stessa. 

Facciamo un passo indietro per ripercorrere alcune tappe del caso concreto, che coinvolge la nota artista contemporanea Maria Lai.

Nel 2004 viene costituita ad Ulassai, in Sardegna, la Fondazione Stazione dell'Arte, con la partecipazione, tra l'altro, dell'artista Maria Lai, che in quell'occasione donava alla fondazione un centinaio di opere tra le più importanti e significative del proprio percorso artistico.
Tra le finalità statutarie della fondazione vi è proprio quella di promuovere, valorizzare e divulgare il messaggio artistico della stessa Maria Lai. 

Nel 2016 la nipote ed erede universale dell'artista costituisce l'Archivio delle opere di Maria Lai con lo scopo di valorizzare e diffondere la figura e l'opera dell'artista, nonché di realizzare il catalogo generale delle sue opere.
Nel 2018 la stessa nipote ed erede costituisce la Fondazione Maria Lai, con la finalità di divulgare e promuovere la conoscenza e lo studio delle opere dell'artista. 

A marzo 2020 l'erede di Maria Lai, divenuta per successione unica titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere, avvia un procedimento nei confronti della Fondazione Stazione dell'Arte per una supposta condotta illecita realizzata da quest'ultima, che si sarebbe concretizzata nella riproduzione su due volumi di alcune opere di Maria Lai senza il consenso dell'erede. 

La Fondazione Stazione dell'arte sostiene in propria difesa che Maria Lai, all'atto della donazione delle proprie opere alla fondazione, aveva inteso trasferire anche i diritti di utilizzazione economica delle opere stesse - trasferimento che, del resto, sarebbe stato imprescindibile ai fini della realizzazione del progetto culturale della Fondazione, alla cui costituzione la stessa Maria Lai aveva attivamente partecipato. 

Il tribunale di Cagliari ha dovuto rispondere ai seguenti interrogativi:
- qual è il rapporto tra l'autore dell'opera (o i suoi eredi) e il proprietario dell'opera?
- il proprietario di un'opera d'arte ha il diritto di riprodurla senza il consenso dell'autore o dei suoi eredi? 

Il tribunale ha dato risposta a questi quesiti applicando l'articolo 109 della legge sul diritto d'autore, secondo cui "la cessione di un esemplare dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera" e ha inibito l'ulteriore distribuzione e vendita dei volumi prodotti dalla Fondazione Stazione dell'Arte contenenti le riproduzioni delle opere di Maria Lai.

A parere del tribunale di Cagliari, dunque, la riproduzione di un'opera d'arte in un catalogo costituisce una forma di utilizzazione economica dell'opera che necessitava di essere autorizzata dall'erede dell'autrice, in mancanza di un espresso trasferimento alla Fondazione Stazione dell'Arte dei diritti di riproduzione delle opere donate dall'artista. 

In altre parole, attraverso la vendita o la donazione di un'opera d'arte non vengono automaticamente ceduti anche i diritti economici dell'opera, che rimangono in capo all'autore (o ai suoi eredi), a meno che la cessione dei diritti economici venga espressamente pattuita dalle parti con un apposito accordo che, peraltro, potrà essere provato solo se risultante da un atto scritto. 
Pertanto, salva diversa pattuizione, anche in caso di vendita o donazione di un'opera d'arte, l'autore (o il suo erede) rimane l'unico a poter pubblicare l'opera o a poterla utilizzare economicamente in qualunque forma e modo, originale o derivato.

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