Alberi e confini
INDICE:
CHE COSA STABILISCE LA LEGGE?
L'articolo 892 del Codice Civile stabilisce che gli alberi piantati sul proprio terreno devono rispettare determinate distanze dal confine del vicino. La legge prevede l'obbligo per il proprietario di osservare le distanze dal confine stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. In assenza di disposizioni diverse, la legge stabilisce precise distanze dal confine che il proprietario deve rispettare quando decide di piantare un albero sul proprio terreno. La norma limita il diritto del proprietario di piantare alberi a meno di una certa distanza dal confine, con lo scopo di evitare possibili danni al fondo del vicino, causati, ad esempio, dalle radici, dalla caduta delle foglie e dall'ombra.
LE DIVERSE CATEGORIE DI PIANTE
Attenzione: la legge distingue diverse categorie di piante. Gli alberi di alto fusto - come i pini e i cipressi - devono mantenere una distanza di tre metri dal confine. Gli alberi di non alto fusto devono mantenere una distanza di un metro e mezzo. Da ultimo, le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto - di altezza non maggiore di due metri e mezzo - devono mantenere una distanza dal confine di mezzo metro. L'elenco delle piante non è tassativo, pertanto la norma si applica anche alle specie non espressamente contemplate dall'articolo di legge.
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