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IL LIMITE DI TERRITORIO

Se un patto di non concorrenza non presenta un limite di territorio o presenta un limite di territorio troppo esteso, allora è nullo
Lo scopo è che il lavoratore possa sapere fin dall'inizio quali opportunità professionali gli saranno precluse dopo la cessazione del rapporto. Tuttavia, è frequente che i patti di non concorrenza, con riferimento al limite di territorio, prevedano una cosiddetta clausola “mobile”. 

COS’È LA CLAUSOLA MOBILE? 

Che cosa significa clausola “mobile”? Facciamo un esempio. Mettiamo che il patto di non concorrenza stabilisca che il divieto di concorrenza operi nelle regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Poi aggiunge una precisazione: se, prima della cessazione del rapporto, il lavoratore viene trasferito in un’altra regione, allora anche quella regione sarà oggetto del divieto di concorrenza. Inoltre, oggetto del vincolo di non concorrenza sono tutte le regioni in cui il lavoratore abbia prestato la propria opera nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Ebbene, in presenza di una clausola di questo tipo, il territorio oggetto del vincolo di non concorrenza non è identificato in modo fisso e immutabile fin da principio, ma può variare nel corso del rapporto di lavoro, a seconda di come si configura in concreto l’attività svolta dal dipendente. 

COSA NE PENSA LA GIURISPRUDENZA?

Secondo parte della giurisprudenza italiana, le clausole “mobili” sono invalide perché non permettono al lavoratore di avere sicura contezza, fin dall'assunzione del vincolo di non concorrenza, dell'area geografica in cui sarà operativo il divieto e, di conseguenza, non gli permetterebbero di compiere consapevolmente le proprie scelte lavorative future. Infatti, se l’individuazione del territorio coperto dal vincolo di non concorrenza dipende da eventuali futuri trasferimenti del dipendente, magari decisi unilateralmente dal datore di lavoro, non ci sarebbe certezza sull’effettiva estensione del divieto.  In altre parole, il lavoratore non può sapere fin dal momento della firma del patto quale sarà realmente l'area geografica interessata dal divieto, potendo il vincolo estendersi potenzialmente a qualsiasi Regione nella quale un domani fosse situata la rispettiva sede di lavoro.

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