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Questo è il secondo videoarticolo in cui ci occupiamo del tema delle spese sostenute da un partner nel corso di un rapporto familiare

La ristrutturazione dell'immobile del partner: cosa accade in caso di crisi familiare?

Cogliamo l'occasione per parlare di un caso molto comune: quello delle spese sostenute da un partner (convivente, coniuge o partner dell'unione civile) per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà dell'altro partner. 
I problemi sorgono in caso di crisi familiare: il partner che ha sostenuto determinate spese, in particolare quelle per la ristrutturazione di un immobile, potrebbe volerne chiedere la restituzione, magari considerando che la casa ristrutturata, essendo di proprietà dell'altro partner, rimane nella disponibilità di quest'ultimo. 

In questo caso, il partner può chiedere la restituzione delle somme spontaneamente utilizzate per ristrutturare la casa utilizzata come casa familiare? 

Obbligazioni naturali e spese familiari 

Di norma, le spese sostenute nell'interesse della famiglia vengono considerate come effettuate in esecuzione delle cosiddette obbligazioni naturali, in quanto fatte spontaneamente dall'uno o dall'altro partner per esigenze comuni, in assenza di un obbligo giuridico e senza aver diritto al rimborso.

Così ragionando, con l'ordinanza n. 18721 dell'1 luglio 2021, la Cassazione ha confermato che se un partner ha contribuito alla ristrutturazione della casa familiare (di proprietà dell'altro partner) e le spese risultano adeguate alle circostanze e proporzionate all'entità del patrimonio a sua disposizione e alle sue condizioni sociali, non può essere chiesto alcun rimborso. 
Ciò perché, in presenza di spese adeguate e proporzionate al tipo di esborso, non può nemmeno essere esperita la cosiddetta azione di arricchimento senza causa che - in estrema sintesi - consente a una persona che si sia impoverita senza alcun motivo giuridico effettivo di agire nei confronti della persona che in definitiva si sia arricchita ingiustamente.

In altre parole, non si può sostenere che il partner che abbia sopportato le spese di ristrutturazione si sia impoverito senza causa o ingiustamente qualora l'arricchimento dell'altro partner sia conseguenza di un atto di liberalità (come una donazione) o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (come, appunto, nel caso di spese familiari che non siano del tutto irragionevoli e sproporzionate rispetto alle condizioni economiche di chi le sostiene).

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