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Può la società sanare i vizi - reali o temuti - di una precedente delibera per mezzo di una successiva delibera? Sì, a determinati requisiti e con qualche rischio.

Può capitare che la validità di una delibera assembleare di una società di capitali sia messa in discussione dagli amministratori, dai soci, dai consulenti - talvolta, addirittura, in sede giurisdizionale, a seguito d'impugnazione.

Poiché l'articolo 2377, ottavo comma, c.c., prevede che "l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto", una delle soluzioni comunemente adottate dalla società consiste nell'assunzione di una nuova delibera sostitutiva di quella che si ritiene - a torto o a ragione - annullabile.

Poiché ciò è consentito anche qualora il vizio riguardi la nullità della deliberazione - così prevede espressamente l'ultimo comma dell'articolo 2379 c.c. - se ne ricava che il meccanismo in questione ha portata generale.

Qualora la società voglia ricorrere all'adozione di una delibera sanante, deve rispettare due requisiti:

- la seconda delibera deve mantenere lo stesso oggetto della prima;

- la seconda delibera dev'essere conforme alla legge e allo statuto (articolo 2377, ottavo comma, c.c.).

A tali requisiti si accompagna un vero e proprio costo allorché l'adozione della seconda delibera avvenga durante il giudizio civile sull'impugnazione della prima delibera ritenuta viziata: in tal caso, infatti, l'ordinamento prevede che "il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno" (articolo 2377, ottavo comma, c.c.).

Una buona ragione, quest'ultima, per adottare la nuova delibera con efficacia sanante in via preventiva, qualora vi sia anche solo un fondato timore di impugnazione.

Sotto il profilo processuale, la Cassazione aveva stabilito (sentenza n. 12439/1997) che la semplice assunzione, da parte della società, di una seconda delibera sugli stessi argomenti oggetto della prima, comporterebbe l'immediata cessazione della materia del contendere.

Parte della giurisprudenza di merito aveva inoltre opinato che la cognizione sulla seconda delibera sarebbe consentita solo ove anch'essa sia stata impugnata.

Sennonché, secondo un più recente orientamento della Cassazione (sentenza n. 16017/2008) e di parte della giurisprudenza di merito (tribunale di Torino, sentenza n. 5097/2017), vista la necessità per il giudice di verificare che la seconda delibera: - non solo abbia lo stesso oggetto della prima; - ma anche sia conforme alla legge e allo statuto; al giudice sarebbe imposta una pronuncia incidentale sulla seconda delibera (quella che si auspica sanante) anche allorché l'oggetto del giudizio d'impugnazione sia costituito solo dalla prima delibera (quella che si ritiene viziata).

"È onere del giudice estendere il suo esame alla nuova delibera per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità (Cass. 16.7.1998, n. 2570) e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare deve, ai limitati fini della ratifica- rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. 6.7.1953, n. 2137)" (Cassazione, sentenza n. 16017/2008).

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