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Il procedimento per ingiunzione è associato, nella prassi, alle controversie insorte tra imprenditori; in particolare, si associa il ricorso per ingiunzione all'azione di una società creditrice di una somma di denaro nei confronti della controparte contrattuale, quindi, tipicamente, allo scopo di ottenere il prezzo della fornitura o della compravendita di un bene. 

È vero che questa ipotesi è la più ricorrente nella prassi, anche perché le società, che esercitano un'attività commerciale, possono allegare al ricorso per ingiunzione, quale prova scritta "privilegiata" del credito azionato, la fattura emessa per la fornitura o la compravendita. 

Tra l'altro, attualmente, è sufficiente allegare al ricorso per ingiunzione la fattura elettronica in formato XML in quanto il sistema che gestisce la fatturazione elettronica genera documenti informatici autentici, non modificabili, che sono considerati "duplicati informatici" non semplici copie informatiche. Il creditore, quindi, può evitare di produrre l'estratto delle scritture contabili, di solito del registro IVA Vendite, autenticato dal notaio, con conseguente risparmio di costi. 

È altrettanto vero, però, che anche una persona fisica può ricorrere al procedimento per ingiunzione allo scopo di ottenere, da una società o da un altro soggetto privato, la consegna di una cosa mobile determinata. 

Facciamo degli esempi pratici

Il cliente di un istituto di credito potrebbe agire nei confronti della banca allo scopo di ottenere un decreto ingiuntivo che condanni l'istituto di credito alla consegna degli estratti del conto corrente. 

Allo stesso modo, una persona fisica potrebbe ottenere dal tribunale un decreto ingiuntivo di condanna dell'Istituto di Previdenza alla consegna dell'estratto conto relativo alla propria posizione assicurativa - il ricorrente, infatti, ha il diritto di ricevere tutte le informazioni utili per ricostruire la propria posizione contributiva. 

Ancora, l'acquirente di un bene mobile che, per errore, durante le trattative svolte con il venditore, non abbia chiesto l'applicazione dell'IVA agevolata cui aveva diritto (ad esempio, per la propria disabilità), potrebbe agire nei confronti della società venditrice per ottenere la consegna della nota di accredito per l'IVA versata nella misura ordinaria allegando i documenti a riprova del diritto all'agevolazione fiscale (ad esempio, la documentazione medica attestante il grado di disabilità; oppure, la risposta specifica resa dall'Agenzia delle Entrate all'interpello eventualmente proposto dal cliente per esporre le circostanze di fatto e, quindi, l'errore in cui era incorso).

Un ultimo esempio che coinvolge persone fisiche. 

Pensiamo a una coppia dalla quale siano nati dei figli e immaginiamo che i genitori, poi, abbiano interrotto la relazione affettiva e la convivenza.
Se un genitore dovesse esibire a un Ente l'ISEE del nucleo familiare - che esisteva prima della crisi familiare - e l'altro genitore si rifiutasse di consegnare la propria dichiarazione dei redditi senza fornire alcuna valida ragione del proprio comportamento, il genitore ben potrebbe agire in giudizio allo scopo di ottenere un decreto ingiuntivo che condanni l'altro genitore alla consegna della documentazione richiesta e necessaria in quanto strumentale all'esercizio di un diritto del ricorrente.  

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