Patto di non concorrenza e clausola di remotizzazione
INDICE:
- COS’È LA CLAUSOLA DI REMOTIZZAZIONE?
- GIURISPRUDENZA CONTRARIA ALLE CLAUSOLE DI REMOTIZZAZIONE
- GIURISPRUDENZA A FAVORE DELLE CLAUSOLE DI REMOTIZZAZIONE
- CONVIENE DAVVERO PREVEDERE UNA CLAUSOLA DI REMOTIZZAZIONE?
COS’È LA CLAUSOLA DI REMOTIZZAZIONE?
Sempre più spesso i patti di non concorrenza prevedono che il limite territoriale non riguardi soltanto il luogo in cui il lavoratore svolge fisicamente la propria attività, ma anche il luogo nel quale quella stessa attività produce i propri effetti, così da ridurre il rischio che il lavoratore aggiri il vincolo oggetto del patto. Queste previsioni contrattuali prendono il nome di clausole di remotizzazione. Facciamo un esempio: immaginiamo un dirigente vincolato da un patto di non concorrenza limitato all'Italia. Se, cessato il rapporto, si trasferisce in Svizzera ma continua a seguire clienti italiani per conto di una società concorrente, sarebbe davvero corretto sostenere che il patto sia rispettato solo perché il lavoratore risulta formalmente stabilito oltreconfine? Per il datore di lavoro, beneficiario del vincolo di non concorrenza, evidentemente no.
GIURISPRUDENZA CONTRARIA ALLE CLAUSOLE DI REMOTIZZAZIONE
In questo contesto, le cosiddette “clausole di remotizzazione” hanno proprio lo scopo di eimpedire che le nuove tecnologie consentano al lavoratore di eludere il divieto. Tuttavia, una recente sentenza del Tribunale di Milano ha ritenuto nulla la previsione oggetto della clausola di remotizzazione. Per quale motivo? Il patto esaminato dal tribunale faceva riferimento all’estensione del vincolo non solo al luogo dove il lavoratore svolge fisicamente la propria attività ma anche al luogo dove l’attività “può essere utilizzata e produce i propri effetti in tutto o in parte”, formula effettivamente vaga e suscettibile di plurime interpretazioni. A parere del giudice, la clausola presentava delle espressioni troppo generiche che non avrebbero permesso al lavoratore di comprendere con sufficiente precisione l'effettiva estensione del vincolo territoriale del patto di non concorrenza, rendendo il patto esteso a un territorio potenzialmente indeterminato. Poiché l’individuazione del territorio coperto dal vincolo di non concorrenza è stato ritenuto indeterminato, il tribunale ha dichiarato nullo l’intero patto di non concorrenza.
GIURISPRUDENZA A FAVORE DELLE CLAUSOLE DI REMOTIZZAZIONE
L’orientamento giurisprudenziale descritto non è, però, l’unico esistente: esiste anche un orientamento diverso che, al contrario, ritiene che la clausola di remotizzazione non ampli in maniera indeterminata l’ampiezza geografica del patto ma che sia un idoneo strumento per evitare che il lavoratore eluda il vincolo di non concorrenza. In base a questo orientamento, non rileva dove il lavoratore si trova fisicamente: il lavoratore può lavorare fisicamente ovunque. Basta che la sua attività non venga utilizzata per competere, in concreto, con l’ex datore di lavoro, nel territorio vincolato. Questo principio, però, è già consolidato nella giurisprudenza italiana che, ormai, da anni afferma che un’interpretazione coerente con la realtà socio-economica in cui agiscono attualmente gli operatori economici, imprese e lavoratori, richiede necessariamente che il concetto di “territorio” non venga rigidamente inteso come perimetro fisico dove collocare o meno una postazione di lavoro (specie per lavori di natura intellettuale ed eseguiti per il tramite di strumenti tecnologici e rete internet), bensì quale spazio nel quale si riflettono gli effetti della prestazione del lavoratore.
CONVIENE DAVVERO PREVEDERE UNA CLAUSOLA DI REMOTIZZAZIONE?
Dunque: se questo principio è già affermato da costante giurisprudenza, è davvero necessario specificarlo espressamente nel patto di non concorrenza inserendo una clausola di remotizzazione, che si presta a essere ritenuta nulla se formulata in modo da tale da far sorgere un potenziale dubbio sulla reale estensione geografica del patto di non concorrenza? In altre parole, la clausola di remotizzazione, se inserita in un patto di non concorrenza, rischia di concretizzarsi in un’arma a doppio taglio se non adeguatamente formulata perché può determinare la nullità dell’intero patto di non concorrenza. Se vi interessano questi temi continuate a seguirci e visitate il nostro canale YouTube, dove potete trovare tanti altri contenuti in materia di patto di non concorrenza!
Iscrivetevi al nostro canale YouTube: abbiamo un’intera sezione dedicata al diritto commerciale. Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!
Lascia un commento
Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *