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La responsabilità oggettiva del custode per i danni provocati dalle cose in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 c.c., si applica anche al condominio?

L’amministratore del condominio può limitarsi a segnalare ai condomini la pericolosità di un bene condominiale oppure deve anche sottoporre all’assemblea del condominio la decisione in merito alle misure da adottare ovvero ai lavori da svolgere per eliminare lo stato di pericolo?

La Corte d’Appello di Roma ha giudicato legittimo l’operato dell’amministratore del condominio in una situazione di pericolo determinata dalla crescita delle radici degli alberi, piantati in una zona verde del condominio oltre trent’anni prima, che avevano danneggiato il muro di contenimento e determinato un pericolo per il possibile cedimento del muro.

In tale contesto, l’amministratore aveva convocato l’assemblea dei condomini non solo per sottoporre loro la situazione di pericolo ma anche per deliberare in merito ai lavori da svolgere; inoltre, aveva commissionato a terzi l’abbattimento degli alberi dopo aver ottenuto la delibera favorevole dell’assemblea chiamata ad esprimersi sull’abbattimento e sulla spesa da sostenere come da preventivo acquisito dalla società poi incaricata.

In totale riforma della decisione assunta dal tribunale, la Corte d’Appello ha verificato l’esistenza di una specifica delibera dell’assemblea del condominio e la validità del voto espresso sul preciso argomento all’ordine del giorno dalla maggioranza dei condomini (Appello Roma 6 febbraio 2008). Il Collegio ha quindi rigettato le domande che il condomino dissenziente aveva svolto al fine di: (i) annullare la delibera per un preteso vizio di forma (si contestava la necessità dell’unanimità dei consensi), (ii) non partecipare alle spese sostenute dal condominio per l’abbattimento delle piante e (iii) ottenere la condanna al risarcimento in forma specifica cioè la ripiantumazione delle piante abbattute.

Il tema è complesso in quanto la situazione di pericolo e la conseguente responsabilità del custode – nello specifico, il condominio – possono coinvolgere non solo i rapporti tra i condomini ma anche i rapporti con i terzi, privati ed enti pubblici.

La crescita delle radici, soprattutto nel caso specifico di alcune tipologie di piante (si pensi ai pini marittimi), può creare situazioni di pericolo per tutti i soggetti che transitano nei pressi del condominio (ad esempio, su un marciapiede pubblico realizzato a confine con la proprietà condominiale su cui possono transitare tutti i pedoni) e proprio per tale ragione l’ente pubblico può intimare al condominio di adottare particolari cautele nella gestione delle aree verdi condominiali ed elevare sanzioni pecuniarie a carico del condominio stesso.

Recentemente, con provvedimento del 2 maggio 2019 il TAR Valle d’Aosta ha accolto il ricorso proposto da alcuni condomini al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale che ordinava l’abbattimento delle piante cresciute nel giardino condominiale (nello specifico, il sindaco del Comune ove si trovava il condominio aveva emesso l’ordinanza impugnata a fronte della segnalazione, proveniente da un terzo, della situazione di pericolo per l’incolumità dei cittadini determinata dal paventato rischio di caduta delle piante).

Il TAR ha annullato in parte l’ordinanza comunale dopo aver verificato lo stato di salute botanica delle piante ed escluso il pregiudizio per la stabilità di alcune di esse; l’ingiunzione è stata confermata, invece, per le piante ritenute non in salute, ciò in ragione dei “poteri dell’Amministrazione di pretendere da parte dei ricorrenti il rispetto delle regole della scienza botanica per il mantenimento in sicurezza delle piante” (TAR Valle d’Aosta, 2 maggio 2019).

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