IMMAGINE PERSONALE SUI MEDIA SENZA CONSENSO
Una notizia, pubblicata su un giornale o divulgata al pubblico attraverso un servizio televisivo, può essere resa anche attraverso un'immagine, stampata a margine dell'articolo giornalistico o trasmessa nell'ambito del servizio messo in onda; pensiamo, ad esempio, all'immagine che ritrae il protagonista della notizia pubblicata a margine dell'articolo di giornale ovvero al fotogramma del servizio televisivo.
L'immagine pubblicata sul giornale o trasmessa in TV è destinata a essere visibile per un periodo di tempo di gran lunga maggiore rispetto al passato: sia i quotidiani che i programmi televisivi e gli stessi canali della TV hanno un sito internet accedendo al quale chiunque può leggere un articolo o rivedere un servizio televisivo pubblicato e trasmesso giorni, mesi o addirittura anni prima.
Ebbene, in questo contesto - e per un periodo di tempo indefinito - può accadere che l'immagine utilizzata ritragga, per errore, un soggetto diverso dal protagonista della notizia, il quale potrebbe riconoscersi o essere riconosciuto da terze persone.
In questi casi, il soggetto ritratto nell'immagine ha il diritto di chiedere all'editore del giornale che ha pubblicato la notizia o al programma televisivo che ha messo in onda il servizio la cessazione della condotta lesiva del proprio diritto e, quindi, l'eliminazione della propria immagine o l'oscuramento del fotogramma in cui è ritratto, oltre al risarcimento dei danni subiti.
È bene che la segnalazione dell'illegittimo trattamento del dato personale sia documentata e la conseguente richiesta di cessazione dell'abuso sia motivata.
Documentare la segnalazione significa offrire elementi di prova della corrispondenza tra il soggetto ritratto nell'immagine pubblicata e il soggetto che contesta l'illegittimo trattamento del dato personale. Ad esempio, si potranno allegare altre immagini che ritraggono il soggetto nel medesimo contesto o, comunque, nello stesso periodo di tempo - il soggetto, infatti, potrebbe riconoscersi in un'immagine che lo ritrae in un contesto storico antecedente, ad esempio quando era più giovane.
Al riguardo, il comma 6 dell'articolo 12 del GDPR prevede che "qualora il titolare del trattamento" del dato personale "nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta" di cancellazione del dato "può chiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato".
Pertanto, fornire elementi di prova della propria identità significa anticipare una richiesta che la controparte potrebbe comunque formulare - legittimamente o strumentalmente.
È bene richiamare la normativa applicabile e, dunque:
- il citato GDPR e, in particolare, l'articolo 4, che qualifica come "dato personale" qualunque informazione idonea a identificare direttamente o indirettamente una persona fisica, quindi anche l'immagine, e l'articolo 17, che disciplina il diritto alla cancellazione dei dati personali;
- la legge 633 del 1941 in tema di diritto d'autore e, in particolare, l'articolo 96 per cui "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa";
- l'articolo 10 del codice civile, ai sensi del quale "qualora l’immagine di una persona ... sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".
Può essere utile anche fare riferimento all'attività di controllo svolta dal Garante della Privacy; precisiamo che il Garante, a fronte della segnalazione di un comportamento lesivo dei diritti personali, potrebbe erogare una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che abbia commesso una violazione del GDPR; l'importo della sanzione può essere maggiore o minore in funzione della durata della violazione, della reiterazione della violazione commessa e delle misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno provocato.
Un'ultima notazione: il Garante della Privacy non si occupa del risarcimento dei danni provocati dall'illecito trattamento dei dati personali. La domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto all'immagine potrà essere esaminata, prima di tutto, nell'ambito delle trattative stragiudiziali da instaurare con l'autore della violazione - in questa sede si potrà discutere sia del danno patrimoniale, che potrà essere parametrato al cd. "prezzo del consenso", cioè il prezzo che il soggetto avrebbe richiesto per prestare il consenso al trattamento della propria immagine, sia del danno non patrimoniale, cioè le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'associazione ai fatti oggetto della notizia diffusa anche attraverso l'immagine.
Ovviamente, qualora le trattative stragiudiziali abbiano esito insoddisfacente, la domanda di risarcimento potrà essere svolta nell'ambito di un giudizio.
Iscrivetevi al nostro canale: abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto civile.
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!
Lascia un commento
Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *