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Nel ricorso per la dichiarazione di fallimento il creditore inserisce, spesso, la domanda di condanna del debitore alla rifusione delle spese legali.

Questa istanza è ammissibile? e necessaria? La sua omissione ne preclude la richiesta nella fase successiva di accertamento del passivo?

Com’è noto, la sentenza dichiarativa del fallimento non contiene né il capo di condanna del debitore – ancorché costituito in giudizio per contestare lo stato di insolvenza – né la liquidazione delle spese legali sostenute dal creditore ricorrente.

Pertanto, la domanda di condanna del debitore alla rifusione delle spese legali, ancorché formulata in ricorso, non viene accolta nella sentenza di fallimento.

Il creditore che intenda recuperare le spese legali ha dunque l’onere di svolgere tale richiesta, al più tardi, nella domanda di ammissione al passivo.

Al riguardo, si pongono i seguenti quesiti:

(i) quale criterio si deve seguire per quantificare le spese legali, anche al fine di evitare contestazioni in sede di verifica dei crediti in merito alla congruità della pretesa?

(ii) quali documenti devono necessariamente essere prodotti per dimostrare l’esistenza e l’esigibilità del credito?

(iii) in base a quale norma di legge deve essere formulata l’istanza di ammissione del credito per spese legali?

La risposta ai primi due quesiti si ricava dalla prassi giurisprudenziale; ad esempio, nel foro di Verona le spese legali sono liquidate nella misura media prevista dai parametri forensi, con onere di produzione della fattura dell’avvocato e dei documenti giustificativi delle anticipazioni e di tutte le altre voci, diverse dai compensi, esposte in fattura.

La risposta al terzo quesito richiede un esame dell’orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo.

Si è stabilito, in passato, che le spese legali possano essere richieste invocando il privilegio generale ex articolo 2751 bis n. 2, c.c., che riguarda il credito del professionista con il limite degli "ultimi due anni di prestazione", ovvero, in alternativa, che si possa invocare il privilegio speciale di cui all’articolo 2755 c.c. per "spese di giustizia" sostenute "per atti conservativi … nell’interesse comune dei creditori".

Di recente, tuttavia, si applica l’articolo 111 L.F., dettato in tema di crediti prededucibili.

La scelta tra le diverse norme di legge predette e, così, il richiamo a uno degli orientamenti giurisprudenziale formatosi nel tempo è determinante in quanto una scelta sbagliata sul punto può precludere l’ammissione al passivo del credito e scontare il rigetto dell’istanza per assenza dei presupposti per l’applicazione del privilegio invocato dal creditore: gli organi della procedura, infatti, non possono intervenire sulle ragioni poste poste a fondamento della richiesta di ammissione al passivo né riconoscere un privilegio diverso da quello invocato.

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