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Ci si può separare senza divorziare applicando una legge straniera?

In alcuni Paesi non esiste la separazione coniugale e, dunque, in caso di crisi familiare i coniugi possono direttamente divorziare; è così, ad esempio, in Cina. 
Due cittadini cinesi, residenti in Italia, ben potrebbero avere allora interesse a divorziare in Italia applicando la propria legge - cioè quella cinese - anziché quella Italiana, per ottenere il divorzio senza dover prima attivare una procedura di separazione coniugale. 

Ciò è possibile grazie a un regolamento europeo che consente tra l'altro, in presenza di alcuni presupposti, l'applicazione di una legge straniera, anche extra-UE, in materia matrimoniale.
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010, infatti, "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione purché si tratti:
a) della legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale al momento dell’accordo; 
o
b) della legge dello Stato in cui avevano l’ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento dell’accordo; 
o
c) della legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento dell’accordo
".

Dunque, ad esempio, due coniugi cinesi residenti in Italia possono raggiungere un accordo per applicare la legge cinese e divorziare direttamente senza dover prima procedere con la separazione coniugale, fermo restando che la legge italiana continuerà ad applicarsi con riferimento ad alcuni aspetti non regolati dalla legge cinese o regolati in contrasto con norme fondamentali dell'ordinamento italiano - come ad esempio quelle relative all'affidamento condiviso dei figli minori.  

Cosa succede se le parti non sono d'accordo sull'applicazione della legge straniera?

Più ardua, invece, è l'ipotesi di applicazione di una legge straniera in mancanza di un accordo tra le parti: sul punto si è pronunciato qualche anno fa il tribunale di Mantova, in un caso in cui la moglie aveva chiesto l'applicazione della legge cinese - appunto, per divorziare direttamente e risparmiare tempo e denaro - ma il marito era rimasto contumace (cioè non si era costituito in giudizio) e, dunque, nessun accordo poteva ritenersi raggiunto tra le parti in merito all'applicazione della legge cinese. 

In assenza di un accordo, l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1259/2010 prevede alcuni criteri per stabilire quale legge si applichi alla separazione e al divorzio, con preferenza - di fatto - per la legge della residenza abituale dei coniugi. 
Se non è possibile individuare un luogo di residenza abituale, la legge applicabile sarà quella di cui entrambi i coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; in ultima battuta, se i coniugi hanno diverse cittadinanze si applicherà la legge del Paese in cui è adita l’autorità giurisdizionale (cosiddetta lex fori), ossia la legge italiana se il procedimento di separazione o divorzio viene promosso in Italia.

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