CONCORRENZA SLEALE - PARTE 1: PRINCIPI E SANZIONI
INDICE
INTRODUZIONE
Come è noto, in un’economia di mercato, come quella italiana ed europea, la concorrenza tra imprenditori è fisiologica e, anzi, incentivata.
La libertà di iniziativa economica privata e la conseguente libertà di concorrenza sono garantite dall’articolo 41 della Costituzione, per il quale, tuttavia, queste libertà non possono svolgersi in contrasto “con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”.
Quali sono le conseguenze di questo principio?
Da un lato, che ciascun imprenditore gode di ampia libertà di azione e può attuare tutte le strategie che ritiene più proficue, anche per sottrarre la clientela ai propri concorrenti;
dall'altro lato, che la competizione fra imprenditori deve svolgersi in modo corretto e leale.
Nulla vieta che la competizione sia anche particolarmente serrata: come detto, il nostro sistema economico è basato sulla libera concorrenza, per cui non tutela l’interesse degli imprenditori a conservare la clientela acquisita.
Si pensi al caso di sottrazione della clientela da parte di un concorrente:
è evidente che l’imprenditore subisca un danno, ma tale danno non è ingiusto e risarcibile se la competizione si è svolta in maniera leale.
Il legislatore ha fissato alcune regole di comportamento proprio allo scopo di distinguere tra comportamenti concorrenziali leali, perciò leciti e consentiti, e comportamenti sleali, quindi illeciti e vietati.
Nei prossimi contributi parleremo di alcuni esempi di atti di concorrenza sleale, ma intanto soffermiamoci sui due principi fondamentali della disciplina normativa.
QUALI SONO I SOGGETTI TUTELATI DALLA CONCORRENZA SLEALE?
Il primo principio è il seguente: la disciplina della concorrenza sleale tutela direttamente solo gli imprenditori. Gli imprenditori, infatti, sono gli unici soggetti legittimati ad azionare i rimedi contro la concorrenza sleale.
I consumatori sono tutelati solo indirettamente da questa disciplina: infatti, l’ordinamento offre loro altri strumenti di protezione.
DANNO POTENZIALE E SANZIONI
Il secondo principio su cui si fonda la disciplina in esame prevede che gli atti di concorrenza sleale sono sanzionati anche se non hanno ancora arrecato un danno ai concorrenti. In altre parole: per qualificare una condotta di concorrenza sleale è sufficiente il c.d. danno potenziale.
Infatti, quando viene realizzato un atto di concorrenza anche solo potenzialmente idoneo a danneggiare un’impresa concorrente:
- scatta la sanzione tipica dell’inibitoria alla continuazione del comportamento scorretto: l’imprenditore dovrà quindi smettere di insidiare il proprio concorrente;
- si impone all’imprenditore agente di rimuovere, se possibile, gli effetti pregiudizievoli prodotti, ripristinando lo stato antecedente alla violazione;
- infine, resta sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni se la condotta è commessa con dolo o colpa.
Ciò che si vuole tutelare, insomma, è l’interesse generale al corretto funzionamento del mercato, così come assicurato dal gioco della concorrenza, che potrebbe essere messo in pericolo da pratiche commerciali scorrette.
Ma quali sono, in concreto, i comportamenti che integrano atti di concorrenza sleale?
Lo vedremo nei prossimi contributi, in cui faremo alcuni esempi pratici.
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