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La definizione di software

Da un punto di vista giuridico il software – o “programmi per elaboratore” – costituisce un bene immateriale tutelato come opera dell’ingegno: la legge n. 633/1941, successivamente modificata dal d. lgs. n. 518/1992 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, di seguito “L.d.A.”), disciplina infatti la tutela del programmatore del software in quanto, appunto, titolare dell'opera dell'ingegno.

Con riferimento ai programmi per elaboratore:

- l'articolo 1, comma secondo, L.d.A., prevede che siano tutelati dal diritto d'autore;

- l'articolo 2, L.d.A. stabilisce che sono compresi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”;

- l'articolo 45 del D. lgs. n. 30/2005 (“Codice della proprietà intellettuale”) esclude la possibilità che possano costituire oggetto di brevetto "in quanto tali", cioè quando non determinano un effetto tecnico apprezzabile esternamente.

I contratti aventi ad oggetto la fornitura del software vengono comunemente ricompresi nella categoria dei contratti atipici; quanto alla forma, poiché la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno deve essere provata per iscritto, tali contratti richiedono la forma scritta ad probationem.

Quali contratti possono avere ad oggetto un software?

Nell'ambito dei contratti di software si suole distinguere fra contratti:

- di licenza d'uso;

- di compravendita;

- di sviluppo.

Nei contratti di licenza d'uso di software – la fattispecie più tipica – il licenziante concede al licenziatario il diritto di utilizzare un programma a fronte di un corrispettivo: il titolare dell'opera mantiene i diritti patrimoniali sulla circolazione del software e l'utilizzatore acquista il diritto di goderne per le proprie necessità, in particolare nell'ambito delle finalità precisate nel contratto.

In letteratura si discute della qualificazione del contratto di licenza d'uso: parte della dottrina lo definisce contratto innominato, che le parti concludono in forza del generale principio dell'autonomia negoziale; altra parte della dottrina lo qualifica invece contratto di locazione in quanto il titolare del software non trasferisce al licenziatario il bene immateriale bensì il diritto di godere delle relative capacità e potenzialità.

Ai contratti di licenza d'uso abbiamo dedicato un'intera scheda di approfondimento.

I contratti di compravendita di software hanno ad oggetto l'acquisto della proprietà del bene immateriale e il trasferimento del diritto pieno e illimitato di utilizzare la riproduzione del programma.

Nel contratto di licenza d'uso l’utilizzatore gode del solo diritto di usare la singola copia del prodotto; con il contratto di compravendita l'utilizzatore non solo acquisisce il diritto di sfruttare il software ma, anche, il diritto di cederne a propria volta a terzi la proprietà o l'utilizzo: “Si deve, infatti, nettamente distinguere tra contratti di cessione dei diritti di utilizzo del programma e contratti di cessione dei diritti attinenti allo sfruttamento economico del programma stesso. La prima tipologia contrattuale è generalmente e comunemente denominata "licenza d'uso" ed ha per oggetto il trasferimento dei diritti d'uso, in maniera non esclusiva, atteso che il cedente opera la cessione a favore di una pluralità di soggetti, senza che venga trasferita la proprietà del programma. La seconda tipologia contrattuale è una vendita in senso tecnico che non consente l'uso ripetuto del bene da parte di una pluralità di soggetti diversi da quello a cui è stata ceduta la proprietà” (tribunale di Bari, sentenza 4 giugno 1996).

I contratti di sviluppo prevedono che il programmatore elabori il software sulla base di specifiche richieste ed esigenze tecniche del cliente. La natura giuridica dei contratti di sviluppo è diversa a seconda della natura soggettiva del programmatore a cui si rivolge il cliente e, tipicamente:

- se si tratta di un professionista si instaurerà un contratto d'opera disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile;

- se si tratta di una società si instaurerà un contratto di appalto disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile.

La responsabilità del programmatore

La diversa qualificazione giuridica cui si è appena fatto cenno comporta, com'è noto, un diverso regime della responsabilità del programmatore.

Con il contratto d'opera il professionista s'impegna a sviluppare il programma con “lavoro prevalentemente proprio”, la relativa obbligazione è considerata “di mezzi” e la responsabilità è limitata alle ipotesi di danni derivanti da dolo o colpa grave (articolo 2236 del codice civile).

Con il contratto d'appalto la società s'impegna a sviluppare il programma “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio”, la relativa obbligazione è “di risultato” e la responsabilità estesa alla conformità del software realizzato rispetto alle anzidette specifiche richieste ed esigenze tecniche precisate dal committente nel contratto, con applicazione della garanzia per vizi e difformità stabilita dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile.

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