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L'Unione Europea disciplina i profili di sua competenza in materia di obbligazioni alimentari che nascono nell'ambito di rapporti familiari con il Regolamento 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. 

In questo video ci occupiamo, in particolare, delle disposizioni generali del Regolamento che consentono di stabilire davanti al giudice di quale Stato membro sia possibile instaurare una controversia in materia di obbligazioni alimentari quando la causa presenta elementi di estraneità, ossia quando vi sono punti di contatto tra ordinamenti giuridici diversi.

Ad esempio: se il soggetto A, che ha la propria residenza abituale in Italia, vanta un credito alimentare nei confronti di un soggetto B, che vive in Germania, e tale credito ha origine da un rapporto familiare, al giudice di quale Stato potrà rivolgersi il soggetto A per recuperare il proprio credito? 

L'articolo 4 del Regolamento 4/2009 consente alle parti di una controversia transfrontaliera in materia di obbligazioni alimentari di individuare, di comune accordo e per iscritto, il foro competente a giudicare la questione.

Le parti possono instaurare la controversia davanti:

  •  all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui una di loro risiede abitualmente;

    oppure
  •  davanti a quella dello Stato membro di cui una di loro è cittadina.

Nello specifico caso di obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi, la stessa disposizione permette di concordare il foro competente tra i seguenti due:

  • quello dell'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale;

oppure

  • quello dell'autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per almeno un anno.

Il regolamento esclude la possibilità di accordarsi sul foro competente nei casi di obbligazioni alimentari nei confronti di minori di diciotto anni. Questo perché si è considerato più tutelante per il minorenne che i criteri da utilizzare per l'individuazione del giudice competente nel suo caso fossero quelli generali.

Quali sono questi “criteri generali” previsti dal Regolamento allorché le parti non raggiungono un accordo in merito alla scelta del foro, oppure – come si è appena visto – non possono operare una scelta per il coinvolgimento di un minore?

L'articolo 3 del Regolamento prevede quattro criteri generali di competenza, tra loro alternativi, il che significa che tra di essi non vi è alcun vincolo gerarchico che porti a doverne preferirne uno sull'altro.

I primi due criteri dell'articolo 3 individuano quale giudice competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari:

  • quello dello Stato membro in cui il convenuto ha la propria residenza abituale;

oppure

  • quello dello Stato membro in cui il creditore ha la propria residenza abituale.

Questo secondo criterio, cioè quello che consente al creditore di agire nel foro di residenza abituale,  esprime il favore del Regolamento nei confronti del creditore di alimenti. Infatti, il creditore può, per così dire, litigare “a casa propria”, risparmiando tempo e costi. 
Ad esempio: se il soggetto A, la cui residenza abituale si trova in Italia, vanta un credito alimentare nei confronti di un soggetto B, la cui residenza abituale si trova in Germania, A potrà “comodamente” far causa a B in Italia.

Gli altri due criteri generali previsti dall'articolo 3 del Regolamento individuano quale giudice competente: 

  • il medesimo giudice competente a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone, quando la domanda sull'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione, a meno che tale competenza sia fondata solo sulla nazionalità di una delle parti;

oppure 

  • il medesimo giudice competente a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, quando la domanda  sull'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione e tale competenza non sia fondata solo sulla nazionalità delle parti. 

Tali criteri consentono, a determinate condizioni, di riunire nel medesimo foro i procedimenti in materia di obbligazioni alimentari con eventuali altri procedimenti pendenti tra le parti in applicazione del Regolamento europeo 2019/1111, il quale disciplina, tra l'altro, il profilo della competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. 
Il senso del collegamento fra i due regolamenti si spiega in questo modo: molto spesso nelle controversie in materia matrimoniale oppure in materia di responsabilità genitoriale si affronta anche il tema delle obbligazioni alimentari. Permettere, quindi, allo stesso giudice di affrontare entrambe le questioni risulta decisamente più agevole.

 

Per approfondire: 

IL DIRITTO DI FAMIGLIA EUROPEO E INTERNAZIONALE: CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

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