Avvocato e cliente consumatore: tutela e recupero del credito professionale (la modulistica!)
Nel formalizzare il contratto di patrocinio con un consumatore, l'avvocato deve preoccuparsi della possibilità che il cliente cambi residenza o domicilio. La modulistica utilizzata dall'avvocato è troppo spesso sottovalutata.
In questo precedente articolo si è spiegato che il cliente dell'avvocato non è sempre un consumatore e che ai giudizi di liquidazione del compenso dell'avvocato non si applica sempre il foro del consumatore.
L'avvocato italiano è abituato - soprattutto per colpa propria - a preoccuparsi che il cliente non corrisponda il compenso dovuto; meno comune è la preoccupazione che il cliente cambi residenza o domicilio.
La modificazione nel tempo dei dati acquisiti dal cliente costituisce un tema banale quando si applica la disciplina antiriciclaggio: in tali casi è tipico che l'avvocato obblighi il cliente a comunicare qualsiasi modificazione dei dati rilevanti ai fini dell'informativa.
Meglio farebbe l'avvocato, in sede di formalizzazione del contratto di patrocinio, a prevedere sempre e comunque l'obbligo del cliente di comunicare qualsiasi modificazione dei dati personali in costanza di rapporto.
È noto che la competenza territoriale si determina al momento della domanda (articolo 5 c.p.c.): segue tale regola anche la domanda creditoria del professionista nei confronti del cliente inadempiente, come ha confermato anche di recente la Cassazione, con ordinanza n. 11389 del 2018.
Una delle modalità che l'avvocato potrebbe valutare per fronteggiare il pericolo che il cliente tenti di sottrarsi al pagamento del compenso attraverso una modificazione di residenza o domicilio è costituita dalla previsione dell'elezione di domicilio del cliente presso il proprio studio nell'ambito della formalizzazione del contratto di patrocinio: proprio la Cassazione, nell'ordinanza citata, contempla la possibilità nella parte in cui rileva che "dal contenuto del contratto dell'8 maggio 2012 non emerge un'elezione di domicilio per tutte le vicende del contratto, ai sensi dell'art. 47 c.c., ma semplicemente l'identificazione della parte, anche con riferimento al luogo del domicilio, alla data di conclusione del contratto".
In ogni caso, è escluso che il cliente possa giovarsi di una modificazione di residenza o domicilio avente natura abusiva o emulativa e, in sostanza, di una modificazione preordinata a impedire all'avvocato di radicare efficacemente il giudizio relativo alla propria pretesa creditoria - ciò persino nei casi in cui vige il foro del consumatore: "sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva" (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23979 del 25/11/2010)" (Cassazione, con ordinanza n. 11389 del 2018).
Il take home message è che la formalizzazione trasparente ed esaustiva del contratto di patrocinio per mezzo di una modulistica a norma, costantemente aggiornata e migliorata costituisce non solo la cifra della professionalità e dell'immagine dello studio legale ma anche un efficace strumento di tutela dell'avvocato rispetto alle obbligazioni del cliente.
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