Il cliente dell'avvocato non è sempre un consumatore (note in tema di competenza territoriale)
Il cliente dell'avvocato non è sempre un consumatore, né ai giudizi di liquidazione del compenso dell'avvocato si applica sempre il foro del consumatore.
All'indomani dell'ordinanza della Cassazione n. 8598 del 2018 si è detto e scritto che, con tale decisione, la suprema Corte avrebbe enunciato (per alcuni, addirittura, ribadito) il principio per cui il cliente convenuto in giudizio dall'avvocato per il pagamento del compenso dovrebbe sempre e comunque ritenersi un consumatore, con conseguente competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del cliente.
Non è così: nell'ordinanza citata la Cassazione ha indicato la competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del cliente (solo) in quanto il cliente stesso rivestiva la qualità di consumatore.
Diversamente opinando si dovrebbe concludere che al rapporto di patrocinio non si applicano il Codice del Consumo o, quanto meno, le sue principali definizioni - in particolare, che a nulla rileverebbe, nell'ambito del rapporto con l'avvocato, se il cliente sia: - "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", cioè un consumatore ex articolo 3 del Codice del Consumo; - "persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario", cioè un professionista ex articolo 3 del Codice del Consumo.
Che questa non sia l'interpretazione corretta e che la qualità (di consumatore o professionista) di volta in volta rivestita dal cliente sia invero dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica e della determinazione della competenza territoriale è confermato sia in giurisprudenza che in dottrina.
Già nel 1999 il tribunale di Roma, con la nota sentenza del 20 ottobre, aveva ritenuto essenziale verificare, ai fini dell'eventuale applicazione della disciplina consumeristica, se il contratto stipulato dalla persona fisica costituisse o meno atto tipico della sua professione: "la tesi in questione, in base alla quale appunto l'indagine del giudice non dovrà essere diretta a verificare se nel quadro dell'attività professionale rientri l'utilizzazione del bene acquisito (e quindi la sua strumentalità rispetto alla professione), bensì se vi rientri la stessa attività dis tipula dei contratti del genere di cui si tratta, è sostenuta altresì da quella dottrina più orientata verso una concezione estesa di consumatore e di riflesso di quella di consumo, giungendo a ricomprendervi appunto anche il cd. consumo professionale" (Codice del Consumo commentato, a cura di Guido Alpa e Liliana Rossi Carleo).
Con l'ordinanza del 9 giugno 2011, n. 12685, la Cassazione ha precisato che "anche la persona fisica che abbia richiesto all'avvocato la sua prestazione professionale per una questione non estranea alla sua attività imprenditoriale o professionale, sia pure occasionale, non ha la qualità di consumatore e quindi non può beneficiare del foro di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u)".
Con la sentenza 24 gennaio 2014, n. 1464 la Cassazione ha affermato che "Secondo l'orientamento giurisprudenziale italiano prevalente deve essere considerato consumatore (...) la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa (Cass. 23/02/2007, n. 4208; Cass. 25/07/2001, n. 10127)".
Con l'ordinanza del 9 giugno 2017, n. 14514, la Cassazione si è pronunciata in un caso in cui il contratto di patrocinio era stato stipulato "tra un professionista e una persona fisica che agisce non per scopi privati, ma quale socio accomandatario della società (...) s.a.s., e quindi di un contratto di prestazione professionale per la soddisfazione di esigenze correlate all'attività imprenditoriale e commerciale del cliente del legale". Ebbene, in tale occasione la suprema Corte ha ribadito "che l'indirizzo interpretativo al quale aderisce il provvedimento impugnato ha trovato ulteriore e recente conferma nella sentenza della Corte di cassazione n. 780/2016, che ha affermato che 'Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente'. (Nella specie, l'avvocato aveva prestato patrocinio in un procedimento tributario avente ad oggetto la pretesa tributaria nei confronti del cliente in qualità di socio ed amministratore unico di una società)".
Con l'ordinanza del 19 luglio 2017, n. 17848, la Cassazione, premesso che: "la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche, allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705; Cass. (ord.) 29.3.2013, n. 21763)"; "le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell'attività d'impresa non abbia avuto inizio"; "di conseguenza, la s.r.l. (...), società regolare di tipo commerciale con oggetto commerciale (...), è, come tale, imprenditore (privato, collettivo e) commerciale per effetto della sua costituzione e sin dall'atto della sua costituzione e pertanto "consumatore" non è; ha concluso che "nella fattispecie in nessun modo viene in rilievo il foro del consumatore".
Il take home message è che il cliente convenuto in giudizio dall'avvocato per il pagamento del compenso non è sempre un consumatore.
Come cantavano i Jarabe De Palo, insomma, depende: anche nel rapporto di patrocinio è necessario individuare la qualità rivestita dal cliente per determinare la disciplina applicabile alla fattispecie e, sul piano processuale, il foro competente per il giudizio - che ben potrà essere quello contrattualmente previsto, oppure quello della sede del professionista creditore.
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