ASSEGNO DI DIVORZIO: PRESUPPOSTI E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE - CASI RECENTI
In un precedente articolo abbiamo parlato dell'assegno divorzile illustrando anche un caso concreto per capire come l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione possa essere rideterminato in sede di divorzio.
In questo video illustriamo nello specifico i criteri indicati dall’articolo 5, comma sesto, della legge n. 898 del 1970 sul divorzio e la loro interpretazione da parte della giurisprudenza più recente.
La valutazione delle condizioni economiche del coniuge che chiede l'assegno divorzile
Il primo criterio base per veridicare i presupposti di riconoscimento dell'assegno divorzile è quello dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente: la legge riconosce, infatti, il diritto all'assegno divorzile al coniuge che non abbia mezzi adeguati ovvero non possa procurarseli per ragioni oggettive.
In particolare, come interpretare la nozione di "adeguatezza" ha sempre costituito oggetto di acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza e se avete mai sentito parlare del criterio del "tenore di vita goduto durante il matrimonio" (rilevante per l'assegno di mantenimento in sede di separazione) avete già un'idea di come anche l'assegno divorzile sia stato interpretato dalla giurisprudenza per oltre trent'anni, talvolta alimentando il riconoscimento di rendite parassitarie di un coniuge a carico dell'altro.
A seguito di due importanti pronunce della Cassazione, fra il 2017 e il 2018, il criterio dell'adeguatezza dei mezzi viene interpretato tenendo conto della possibilità concreta per il richiedente di avere una propria indipendenza economica e condurre una vita dignitosa, nonché della funzione primariamente assistenziale dell'assegno divorzile a cui si aggiunge, talvolta, anche una funzione compensativo-perequativa.
Così, in buona sostanza, dopo aver accertato l’impossibilità del richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente con le proprie sostanze, deve comunque essere valutata la possibilità di compensarlo per il particolare contributo che provi di avere fornito, durante il matrimonio, alla formazione del patrimonio comune e di quello dell’altro coniuge.
Lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra coniugi
Lo squilibrio reddituale tra i coniugi, dunque, viene oggi valutato alla luce delle scelte di vita coniugale, ragion per cui, ad esempio, l’elevato reddito dell'ex coniuge non giustifica, di per sé, il riconoscimento a favore dell'altro di un assegno divorzile proporzionato alle sue sostanze, salvo si provi appunto un contributo sostanziale del richiedente economicamente debole alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge.
Di qui, al fine di riconoscere al coniuge economicamente debole un reddito proporzionato al ruolo assunto e al contributo apportato all'interno della famiglia, si tiene conto in particolare della durata del matrimonio, delle aspettative professionali sacrificate e dell'età dell'avente diritto, dal momento che l'allontanamento di una persona dal mondo del lavoro necessariamente implica anche una rinuncia alle relative prospettive pensionistiche.
Il secondo criterio base è quello dello squilibrio reddituale fra i coniugi al momento del divorzio.
Anche l'interpretazione di tale criterio è stata recentemente rivisitata dalla giurisprudenza: oggi, la disparità di reddito al momento del divorzio è solo un presupposto fattuale, che non genera un automatico riconoscimento dell'assegno divorzile proprio per le ragioni che abbiamo appena esposto.
Ben potrebbe accadere, ad esempio, che lo squilibrio reddituale fra i coniugi fosse già presente prima del matrimonio e, quindi, che non sia effetto delle scelte assunte dai coniugi durante la vita coniugale: in questo caso, il fatto che uno dei coniugi possa astrattamente permettersi di corrispondere all'altro un consistente assegno divorzile è del tutto irrilevante.
Ciò che conta - come detto - è valutare sì la sproporzione reddituale fra le parti ma alla luce dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, considerando con particolare attenzione il contributo fornito dal richiedente alla vita matrimoniale e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, scongiurando il rischio di riconoscere acriticamente rendite parassitarie irraggionevoli.
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AGGIORNAMENTO MARZO 2022
La Cassazione, con sentenza 23 febbraio 2022, n. 6002, ha ribadito che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente che il richiedente abbia subito un apprezzabile deterioramento della propria situazione economica a seguito della fine dell'unione coniugale. Ciò non per assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, come accade per l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione, ma per riconoscere al'ex coniuge economicamente più debole un livello reddituale parametrato, tra l'altro, anche ai sacrifici sopportati e alle risorse impiegate per la conduzione della vita familiare.
AGGIORNAMENTO LUGLIO 2023
La Cassazione, con ordinanza 20 giugno 2023, n. 17577, ha sostenuto che la c.d. funzione perequativa-compensativa dell’assegno può essere riconosciuta solo nel caso in cui il coniuge richiedente provi effettivamente in giudizio che:
1) lo squilibrio economico tra gli ex coniugi sia stato causato dalla rinuncia, da parte dell’ex coniuge economicamente “debole”, a realistiche occasioni professionali-reddituali;
2) la rinuncia a occasioni professionali-reddituali sia stata fatta per soddisfare esigenze familiari (cfr. Cass. n. 23583/2022; Cass. n. 23583/2022; Cass. n. 24250/2021; Cass. n. 38362/2021; Cass. civ. sez. Unite n. 18287/2018).
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