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L’arbitrato è uno dei c.d. strumenti di “risoluzione alternativa delle controversie”, che consentono di comporre una lite senza rivolgersi a un giudice.
Per intraprendere la strada dell’arbitrato è necessario che le parti siano d'accordo - tecnicamente, che abbiano stipulato una c.d. “convenzione di arbitrato”.
In particolare:
- se la lite che intendono affidare agli arbitri è solo futura e ipotetica, le parti dovranno inserire nei contratti che disciplinano i loro rapporti una clausola compromissoria, con la quale vincolarsi appunto ad affidare alla competenza arbitrale eventuali controversie future;
- se, invece, la lite è già insorta, le parti dovranno stipulare un c.d. compromesso e instaurare l'arbitrato.
L'arbitrato presenta molteplici vantaggi rispetto alla giurisdizione civile:
- la possibilità di mettere fine alla lite entro soli 180 giorni, un termine irrisorio se paragonato ai tempi medi della giustizia ordinaria;
- la decisione della controversia da parte di soggetti con specifiche competenze nell'ambito della lite loro sottoposta;
- la tutela della riservatezza. 
L’arbitrato si conclude con la pronuncia del cosiddetto lodo, atto vincolante tra le parti che, a certe condizioni, acquista efficacia di titolo esecutivo.
Anche nelle controversie che hanno ad oggetto opere d'arte figurative e questioni relative al diritto d’autore è possibile utilizzare lo strumento dell’arbitrato, con il limite dei diritti morali d’autore: infatti, possono essere convenute in arbitri solo controversie riguardanti diritti disponibili e, com'è noto, il diritto morale d'autore non è uno di questi. Sono disponibili, al contrario, i diritti di sfruttamento economico dell'opera.
Recentemente, la Camera Arbitrale di Venezia ha istituito un'apposita sezione dedicata proprio alla risoluzione delle controversie, nazionali e internazionali, in materia di arte, attraverso l'arbitrato; a giudicare saranno giuristi esperti del settore, sulla base di uno specifico Regolamento (il primo in ambito italiano) adottato dalla stessa Camera Arbitrale.
Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento tutte le attività umane creative, qualunque ne sia la forma di espressione, comprese le arti visive, la musica, il teatro, gli oggetti di antiquariato e da collezione, il design. 
Potranno, quindi, essere rimesse alla decisione degli arbitri non solo le controversie che caratterizzano tipicamente il mercato dell’arte – come, ad esempio, quelle relative all’autenticità delle opere d’arte e alla loro contraffazione, ai contratti di esclusiva tra artista e galleria d'arte, al risarcimento del danno per danneggiamento o distruzione di opere – ma anche quelle relative ad altri ambiti di espressione  creativa – come, per esempio, quelle relative alla tutela del design, ai contratti di cessione o licenza dei diritti patrimoniali su opere cinematografiche, teatrali o letterarie.
La Camera arbitrale potrebbe quindi essere chiamata a decidere su questioni particolarmente delicate come, ad esempio, quelle relative all'accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte.
In tal caso potrebbe risultare necessario l'apporto di competenze specialistiche di natura extra-giuridica: sul punto, il Regolamento prevede la possibilità di integrare il sapere degli arbitri attraverso la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra professionisti di comprovata esperienza e capacità, iscritti in un apposito elenco o anche di un comitato scientifico ad hoc. 

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