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In precedenti video e articoli sul nostro blog abbiamo parlato del diritto del minore alla bigenitorialità e del principio dell'affidamento condiviso

In questo video ci occupiamo, invece, dell'affidamento esclusivo che può essere disposto solo in casi eccezionali - di fatto, quando l'affidamento a entrambi i genitori venga ritenuto contrario all'interesse del minore

Premesso il diritto fondamentale del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo solo dopo aver valutato l'interesse morale e materiale del minore, aver verificato (in positivo) l'idoneità del genitore affidatario e (in negativo) l'inidoneità genitoriale dell'altro genitore, nonché, soprattutto, soppesato le ricadute di tale decisione sulla vita concreta del minore. 

Elementi concreti e casi reali sull’affidamento esclusivo e super esclusivo 

In ogni caso, il giudice deve basarsi su elementi concreti, ad esempio tenendo conto del modo in cui – prima della crisi familiare – i genitori hanno svolto i propri compiti, delle capacità di relazionarsi con il minore e con l'altro genitore, nonché della personalità del genitore, delle sue abitudini e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

Per capire quando possa essere disposto l'affidamento esclusivo o addirittura "super esclusivo" del minore e cosa comporti, utilizziamo un recente caso deciso dalla Cassazione

Nel caso di specie, la madre risultava affetta, tra l'altro, da patologie psichiatriche e disturbo della personalità; ciò interferiva pesantemente sulla capacità della madre di relazionarsi positivamente con il padre, tanto che – nel corso degli anni – agli occhi dei minori vi era stata una progressiva demolizione della figura paterna.

In appello tutti i consulenti tecnici nominati dal tribunale avevano confermato la condizione psicopatologica della madre tale da determinare "un'importante compromissione" delle sue funzioni genitoriali, in particolare, "relativamente alla capacità di garantire l'accesso all'altro genitore", con pregiudizio concreto per i minori coinvolti. 

Per tutte queste ragioni, con l'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse dei minori era stato disposto l'affidamento esclusivo, con conseguente diritto del padre di assumere tutte le decisioni nell'interesse dei minori – fermo il diritto della madre di vigilare sulle decisioni assunte e il diritto alla frequentazione dei figli, nel caso specifico attraverso la presa in carico dei servizi sociali a garanzia della continuità delle visite, da un lato, e della protezione dei minori, dall'altro. 
 

L’affidamento super esclusivo: in cosa consiste? 

Inoltre, nel caso in questione, il giudice non si era limitato a disporre l'affidamento esclusivo ma aveva adottato anche provvedimenti di limitazione dei diritti della madre, così dando luogo al cosiddetto "affidamento super esclusivo", in cui per l'appunto il genitore non affidatario potrebbe non essere totalmente libero di esercitare la propria genitorialità – ad esempio, perché obbligato a frequentare il minore attraverso il supporto di professionisti (educatori, psicologi e assistenti sociali) e  in modalità protetta e controllata per la migliore tutela dell'interesse del minore. 

 

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Martina Vivirito Pellegrino

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