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Cosa si intende per tutela dell'immagine?

In questo videoarticolo, grazie ad alcuni casi concreti, faremo chiarezza sul significato di tutela dell'immagine:

  1. in quanto tale, secondo il codice civile e la legge sul diritto d'autore;
  2. in quanto espressione di un dato personale, secondo il vecchio Codice Privacy e il GDPR.

Parleremo anche di:

  1. diritto all'onore e alla reputazione, anche in caso di sfruttamento legittimo dell'immagine;
  2. diritto all'oblio e diritto alla cancellazione, ossia del cosiddetto "diritto a essere dimenticati".

 

Utilizzo dell’immagine di un personaggio famoso per fini pubblicitari

Primo caso concreto: può una società pubblicizzare i propri prodotti alterando l'immagine di un personaggio famoso d'altri tempi?

Per rispondere dobbiamo fare riferimento alla disciplina del diritto all'immagine (il cosiddetto "ritratto").

In estrema sintesi, la regola è che un'immagine, consistente anche in un disegno, una fotografia o una riproduzione cinematografica, in cui sia riconoscibile la persona raffigurata, non può essere diffusa senza il consenso della persona interessata (o dei suoi eredi). 

In assenza del consenso della persona interessata (o dei suoi eredi) l'immagine potrà essere diffusa solo quando sussista una preminente esigenza di carattere pubblico o sociale che la legge fa prevalere rispetto all’interesse del singolo a non vedere divulgata la propria immagine.

Ad esempio, la riproduzione dell'immagine può essere giustificata dalla notorietà della persona interessata o dall'ufficio pubblico da questa ricoperto, o da una necessità di giustizia, da scopi scientifici o culturali; infine la riproduzione è lecita quando l'immagine è collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 

Anche nel caso in cui si rispetti una delle finalità legittime appena illustrate, rimane fermo il divieto di esporre o mettere in commercio il ritratto di una persona quando ciò possa arrecare pregiudizio al suo onore, alla sua reputazione o al suo decoro.

Quindi, per tornare al caso concreto dell’utilizzazione pubblicitaria dell’immagine di un personaggio famoso, in mancanza del consenso dell’interessato (o dei suoi eredi) deve concludersi che tale utilizzazione sia illecita in quanto priva di finalità di interesse pubblico, essendo finalizzata al solo sfruttamento commerciale di quell'immagine, con chiara finalità di lucro.

Così il tribunale di Torino ha recentemente deciso in un caso in cui l'immagine di Audrey Hepburn era stata alterata e utilizzata per la confezione di alcune magliette senza il consenso degli eredi della nota attrice (cfr. Trib. Torino, Sez. I, 15 febbraio 2019, in Danno e resp., 2020, n. 2, p. 273 ss.). 

 

Pubblicazione di foto di una persona senza il suo consenso e privacy

Secondo caso concreto: una fotografia di una persona non famosa appare senza il suo consenso su un giornale locale all'interno di un articolo che NON la riguarda. In questo caso, oltre alla tutela del diritto all'immagine di cui abbiamo appena parlato, viene in rilievo la tutela della riservatezza di una persona non famosa. 

Un'immagine di una persona rappresenta anche un dato personale, in quanto è idonea a identificare chiaramente l'interessato. 

Di conseguenza, è applicabile la disciplina sul trattamento dei dati personali di cui al GDPR e al vecchio Codice Privacy, che prevede - fra gli altri - il diritto alla cancellazione dei dati, oltre al diritto al risarcimento dei danni materiali o immateriali subiti in conseguenza di un trattamento dei dati illegittimo. Per inciso, il GDPR fa espressamente riferimento al diritto degli Stati membri dell'Unione europea di conciliare il rispetto della protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o per scopi accademici, artistici o letterari - riprendendo di fatto quelle finalità legittime che abbiamo visto essere già essere coperte in Italia dalla legge sul diritto d'autore.

Nel caso in questione, il trattamento del dato personale immagine, oltre che essere illecito, potrebbe essere in concreto causa di danni - patrimoniali e non - per la persona a cui venga attribuito erroneamente un fatto dal giornale locale e così obbligare il giornale a effettuare una rettifica, a ritirare le copie ancora in circolazione ed eventualmente a risarcire il danno. 

 

Diritto all'oblio e diritto di cronaca

Terzo e ultimo caso che ci serve per approfondire il cosiddetto diritto all'oblio. 

Per diritto all’oblio s’intende il diritto della persona a essere dimenticata, ossia di ottenere la cancellazione delle notizie che la riguardano, garantito oggi espressamente dall’articolo 17 del GDPR seppur con alcuni limiti volti a contemperare tutti gli interessi privati e pubblici che ruotano attorno alla divulgazione delle infomazioni.

Utilizziamo un caso recentemente accaduto e arrivato fino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 22 luglio 2019, n. 19681, in Danno e resp., 2019, n. 5, p. 604 ss.).

Una notizia riguardante un femminicidio veniva riportata da un giornale a distanza di molti anni dall'accaduto, con tanto di nome e cognome del marito omicida che nel frattempo aveva espiato la propria pena in carcere e si era reinserito come artigiano mantenendo un basso profilo nel proprio ambiente sociale. 

Ebbene, in questo caso, come bilanciare il diritto del giornale alla libertà di espressione, alla cronaca e all'informazione, con il diritto - appunto - all'oblio dell'interessato? È giustificabile a distanza di molti anni ri-pubblicare una notizia di cronaca nera con l'identificazione esatta del responsabile del crimine? Assume rilievo il fatto che la persona in questione avesse terminato la propria condanna e si fosse socialmente reinserita?   

Nella propria decisione la Corte di Cassazione coglie solo alcuni aspetti della vicenda non rispondendo direttamente a questi quesiti, poiché si concentra sull'enunciazione di un principio di diritto secondo cui deve valutarsi la liceità della ri-pubblicazione di una notizia in base: 

  • al rinnovato interesse pubblico su quel tipo di notizia; 
  • alla notorietà dei personaggi coinvolti.

La Cassazione, tuttavia, non considera che quand'anche si abbia un rinnovato interesse dell'opinione pubblica su un tema (nel caso concreto, ad esempio, sul tema della violenza domestica e del femminicidio) non è scontato che tale interesse debba necessariamente essere soddisfatto con l'identificazione degli interessati, ossia con nome e cognome dei protagonisti della vicenda.

Utilizzando il criterio della notorietà dei personaggi coinvolti, peraltro, parrebbe che alle persone "note" debba comunque negarsi il diritto di poter pretendere discrezione su eventi lontani nel tempo.

E comunque: chi stabilisce la notorietà?

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AGGIORNAMENTO DEL 16 FEBBRAIO 2022

Il caso Yahoo! e il diritto dell'individuo alla deindicizzazione dai motori di ricerca

La Cassazione, con sentenza 8 febbraio 2022, n. 3952, ha confermato il provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali relativo all'obbligo di Yahoo! di rimuovere gli URL che collegavano il nominativo di una persona a proprie vicende giudiziarie ormai obsolete operando un bilanciamento tra diritto all'informazione, diritto all'oblio e tutela della riservatezza e dei dati personali. 

 

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