TRASFERIMENTO DEL GENITORE E DIRITTO DI VISITA DEL MINORE
In caso di crisi familiare può capitare che uno dei genitori voglia trasferirsi in un luogo distante da quello in cui vive l'altro genitore, ad esempio in un'altra regione o persino all'estero.
Se il genitore che intende trasferirsi è anche quello collocatario del minore (cioè il genitore presso cui risiede e vive maggiormente il minore) la questione inevitabilmente si complica ed è ben frequente che l'altro genitore si opponga a un trasferimento che incida sulla continuità e frequenza delle visite genitori-figli.
Quale interesse deve prevalere in questo caso? Quello del genitore che intende trasferirsi e portare con sé i figli o quello del genitore che non intende "perdere" il rapporto con i propri figli?
Non esiste una regola da applicare poiché devono essere bilanciati diritti fondamentali costituzionalmente garantiti:
- da un lato, la libertà di circolazione che implica anche il diritto di poter trasferire la propria residenza in base ai propri progetti di vita;
- dall'altro, il diritto al rispetto della vita familiare che richiede di salvaguardare il rapporto genitori-figli.
Di conseguenza, il giudice non può imporre a un genitore di rinunciare alla scelta di trasferirsi ma, quando tale scelta incide sul rapporto con l'altro genitore, il giudice dovrà valutare se tale scelta sia nell'interesse del minore.
Potrebbe dunque accadere che il giudice ritenga di mantenere il collocamento del minore presso il genitore che vuole trasferirsi, regolando opportunamente il diritto-dovere di visita dell'altro genitore, oppure che decida di modificare il collocamento del minore presso l'altro genitore, privilegiando in prima battuta il genitore che appare maggiormente in grado di limitare i danni causati dalla crisi familiare e di curare la crescita del minore.
Un aspetto, non secondario, che può incidere sulla decisione in questione può essere rappresentato dalle motivazioni che spingono il genitore collocatario a volersi trasferire e dal progetto di vita previsto per il minore nella nuova residenza: si pensi alla differenza fra un trasferimento da un piccolo Comune a una grande città, con uno stabile progetto a medio-lungo termine del genitore, e un trasferimento temporaneo dettato dal solo desiderio di cambiare ambiente senza un effettivo progetto di vita, che a seconda dei casi, potrebbe apparire al giudice come un trasferimento unicamente rivolto ad allontanare il minore dall'altro genitore.
D'altra parte, in base ai principi generali del nostro ordinamento, sono illegittime le condotte cosiddette "emulative", cioè, appunto, preordinate strumentalmente ad arrecare danni ad altri.
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AGGIORNAMENTO DEL 23 GIUGNO 2023
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023, n. 15710
In un caso in cui si discuteva del trasferimento del genitore collocatario e del minore, la Suprema Corte ha cassato la decisione della corte d'appello di Trieste che non aveva proceduto all'ascolto del minore che all'epoca aveva nove anni, ossia un'età normalmente accompagnata da una sufficiente capacità di discernimento, compatibile con la possibilità di fornire al giudice elementi utili per valutare gli effetti di un eventuale cambiamento del suo contesto di vita.
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