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COS'È LA S.R.L.S?

Con l’entrata in vigore del decreto legge 1/2012, il legislatore italiano introduceva nell'ordinamento italiano la società a responsabilità limitata semplificata, modello societario alternativo alla s.r.l. tradizionale, che in origine era stato reso accessibile solo alle persone fisiche di età inferiore ai 35 anni e che aveva l’obiettivo di favorire l’accesso dei giovani all’esercizio di attività d’impresa, garantendo un regime particolarmente agevolato sia sotto il profilo dell’ammontare di capitale sociale necessario per la sua costituzione (1 euro), sia per i costi, anche notarili, di costituzione, significativamente inferiori rispetto a quelli previsti per la costituzione di una s.r.l. tradizionale. Oggi, ad oltre dieci anni dall’entrata in vigore della società a responsabilità limitata semplificata o s.r.l.s., è possibile valutarne i pro e i contro alla luce dell’utilizzo che ne è stato fatto nella prassi, anche con il fine di comprendere se, effettivamente, convenga costituire una società a responsabilità limitata semplificata e beneficiare delle relative agevolazioni sotto il profilo economico, oppure se, al contrario, a conti fatti, sia più conveniente optare per la costituzione di una s.r.l. tradizionale e, quindi, fare un investimento iniziale più significativo ma beneficiare di un veicolo societario più flessibile e personalizzato.

LA RIGIDITÀ DELLO STATUTO DELLA S.R.L.S.

Infatti, il principale aspetto critico del regime della società a responsabilità limitata semplificata riguarda proprio la scarsa flessibilità del modello e le minime possibilità di personalizzazione dello statuto della società che, infatti, deve essere necessariamente conforme a un modello standard prescritto tramite decreto ministeriale. Ciò determina una significativa "rigidità" degli statuti della s.r.l. semplificata, che, come detto, non potranno discostarsi dal modello standard ministeriale e, di conseguenza, non potranno prevedere clausole diverse e ulteriori da quelle prescritte dal Ministero, le quali, tuttavia, potrebbero essere funzionali a rispondere a specifiche esigenze dei soci (ad esempio: in materia di trasferimento delle quote per atto tra vivi; di modalità più agili di convocazione dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione; di foro competente in caso di controversia tra soci o tra i soci e la società). Peraltro, ad oggi, anche la s.r.l. tradizionale può essere costituita con il capitale minimo di 1 euro, per cui l'unico vantaggio economico concreto conseguente alla scelta della s.r.l. semplificata sta nei ridotti costi burocratici di costituzione: ad esempio, gli oneri notarili non sono dovuti, con un risparmio che può essere quantificato in circa 1.000 o 1.500 euro, a seconda dei casi. Nel prossimo video, entreremo nel merito delle principali personalizzazioni statutarie precluse ai soci della società a responsabilità limitata semplificata, facendo anche alcuni esempi concreti.

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