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LE SPESE SOSTENUTE PER LA CASA FAMILIARE

In questo articolo torniamo a parlare della richiesta di rimborso delle somme impiegate durante il matrimonio e, in particolare, ci concentriamo sulle spese sostenute da un coniuge per la costruzione della casa familiare su un terreno di proprietà dell'altro coniuge. Come spieghiamo in molti nostri articoli, è bene riflettere sulle scelte da compiere durante il matrimonio o la convivenza, perché ottenere rimborsi e restituzioni è tutt'altro che semplice. A luglio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di primo e secondo grado che rigettavano la pretesa del marito separato di ottenere il rimborso di € 75.000, pari alla metà delle somme impiegate per la realizzazione della casa familiare. Nel caso in questione i coniugi erano stati sposati in regime di comunione legale dei beni e la casa familiare era stata costruita su un terreno donato (in nuda proprietà) alla moglie. Il marito sosteneva che tutte le spese relative all'immobile fossero state da lui sostenute ma i giudici ritenevano non raggiunta la prova che avesse sostenuto integralmente le spese di costruzione della casa familiare. 

LA CONTRIBUZIONE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA

Per i giudici di primo e secondo grado, il marito aveva sicuramente contribuito alle spese relative alla costruzione della casa familiare ma si trattava di somme che potevano rappresentare la contribuzione ai bisogni della famiglia
Inoltre, a dispetto di quanto sostenuto, il marito non aveva fornito la prova di aver alimentato in via esclusiva il conto corrente cointestato dal quale erano state prelevate le somme di cui chiedeva la restituzione. Per tali ragioni, tutte le somme impiegate dal marito per la costruzione della casa familiare venivano inquadrate come spese non sproporzionate, sostenute nell'interesse della famiglia e, quindi, non rimborsabili. Tra l'altro, per la giurisprudenza, anche l'utilizzo di somme versate da un coniuge sul conto corrente cointestato non determina di per sé alcun diritto al rimborso in caso di separazione. Se questi sono i principi generali, la Corte di Cassazione precisa però in altre sentenze che, laddove sussista una significativa sproporzione tra le somme impiegate e le proprie capacità economiche, si potrebbe agire per arricchimento senza causa
Insomma, tutto dipende dal caso concreto e in caso di conflitto si corre il rischio di dover affrontare un lungo e costoso contenzioso.

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