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AFFIDAMENTO CONDIVISO E COLLOCAMENTO PREVALENTE

Da molti anni il legislatore cerca di modificare le norme che regolano il diritto di famiglia per adattarle al contesto in cui viviamo: ad esempio, nel 2006 sono stati affermati il diritto alla bigenitorialità e il principio dell'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con la conseguenza che l'affidamento esclusivo deve rappresentare un'eccezione e non la regola.
Oggi, nonostante l'affidamento condiviso, si continua ad applicare il c.d. "collocamento prevalente" dei minori a garanzia di una loro presunta stabilità. 
Il problema è che - salve rarissime eccezioni - il collocamento prevalente viene stabilito in favore della mamma, spesso in modo automatico e acritico. 
Di questo specifico tema si è occupata la Corte di Cassazione a gennaio del 2025, valutando un caso proveniente dalla Corte d'appello di Venezia in cui si discuteva del collocamento di una minore di poco più di tre anni, i cui genitori potevano occuparsi di lei in ugual misura.

NUOVI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO PREVALENTE


La Corte di Cassazione riconosce che la suddivisione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore deve essere attentamente valutata dal giudice in assenza di un accordo tra le parti, in modo da garantire la massima serenità ai figli nonostante la crisi familiare.
Per questo motivo, la suddivisione dei tempi di accudimento può non essere paritaria, soprattutto nei casi in cui la gestione pratica dei figli (ad esempio, delle loro abitudini scolastiche ed extrascolastiche) non lo consenta (come nel caso di distanza geografica significativa tra i genitori). 
Al contrario, nei casi in cui i genitori possano agevolmente occuparsi dei figli in egual misura, nonostante la loro separazione affettiva, non c'è alcun motivo per applicare il collocamento prevalente in favore della mamma e restringere il tempo di accudimento del papà, cioè limitare i momenti significativi della relazione familiare (come i pasti comuni, i pernottamenti, eccetera).
Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, non solo il lavoro del papà gli consentiva di occuparsi della minore tanto quanto la mamma, ma i genitori abitavano persino nello stesso palazzo, per cui non c'era proprio alcuna ragione giuridica concreta per applicare il collocamento prevalente della minore alla mamma e restringere i diritti del papà. 

Sul nostro blog trovate un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia; per maggiori informazioni, seguiteci sui social media!
 

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