Riforma Cartabia: Le novità in materia di diritto di famiglia
Dal 28 febbraio 2023 sono in vigore nuove regole per i procedimenti di diritto di famiglia.
La riforma Cartabia ha introdotto il cosiddetto rito unico per le controversie in materia di persone, minori e famiglia, che verrà applicato al momento sia dal tribunale ordinario sia dal tribunale per i minorenni, fino a quando non verrà istituito il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia.
Il nuovo rito non verrà applicato ai procedimenti di adozione e ai procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
Molte sono le innovazioni; solo per citarne alcune:
- la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza abituale del minore o, se la controversia non ha ad oggetto diritti del minore, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto o dell'attore in via residuale;
- gli atti introduttivi dovranno già contenere tutti i fatti e i mezzi di prova e dovranno essere corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli estratti conto bancari e finanziari, della documentazione attestante la proprietà di immobili, veicoli, quote sociali, eccetera;
- esiste una disciplina specifica per i casi di violenza domestica o di genere;
- in presenza di figli minori, i genitori sono tenuti a predisporre un piano genitoriale e sono sanzionabili in caso di violazioni dei tempi e delle modalità di affidamento ivi previsti;
- viene valorizzato l'ascolto diretto del minore da parte del giudice in tutti i procedimenti che lo riguardano;
- nei casi più complessi, infine, il curatore speciale del minore avrà un ruolo fondamentale, dotato dalla riforma anche di poteri sostanziali per l'assunzione di decisioni nell'interesse del minore.
Il tutto dovrebbe favorire un'analisi quanto più possibile completa e immediata da parte del giudice e l'adozione di eventuali provvedimenti provvisori, soprattutto nell'interesse del minore.
Una delle novità che fa più discutere è quella relativa alla possibilità di proporre, nello stesso atto, la domanda di separazione giudiziale e di divorzio; tale possibilità è espressamente prevista solo per l'ipotesi di contenzioso tra le parti e - paradossalmente - non per il caso di separazione e divorzio consensuale.
Su tale profilo, si sono pronunciati per primi il tribunale di Milano e il tribunale di Firenze con due decisioni di senso opposto:
- il tribunale di Milano ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni da questi concordate e rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore con riferimento alla domanda di divorzio, ritenendola procedibile decorsi i sei mesi previsti dalla legge tra la separazione consensuale e il divorzio;
- il tribunale di Firenze, invece, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi ma dichiarato improponibile la domanda di divorzio, con conseguente onere delle parti di introdurre - sempre decorsi i sei mesi previsti dalla legge tra la separazione consensuale e il divorzio - il procedimento di divorzio (ricorrendo al tribunale o a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie come la negoziazione assistita e l'accordo davanti al sindaco).
Ad oggi, dunque, non c'è uniformità di orientamento tra i tribunali, per cui occorrerà attendere, auspicando un intervento del Ministero su questo ed altri aspetti pratici della riforma.
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