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Tramite lo strumento delle recensioni sul web è possibile influenzare positivamente o negativamente il giro di affari di un esercente, e tale influenza avrà anche delle innegabili ripercussioni sul fatturato dell’attività. 

In particolare, il fenomeno delle recensioni false o negative, ad oggi particolarmente diffuso, è spesso attuato da parte di soggetti che non hanno nemmeno usufruito del servizio poi criticato, arrecando così ingiustificatamente un pregiudizio all’immagine dell’attività, il quale merita di essere risarcito. 

Tale pratica integra gli estremi del reato di diffamazione, come confermano diverse pronunce dei giudici penali sul punto, che hanno sussunto la fattispecie nella figura della diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità.

Se si riceve una recensione diffamatoria da parte di soggetto che non ha nemmeno usufruito dei vostri servizi, sarà possibile sporgere una denuncia – querela e costituirvi come parte civile nel processo penale.

In alternativa, potrete scegliere di tutelarvi esclusivamente in sede civile con un’azione risarcitoria, domandando il risarcimento del danno d’immagine che avete subito come conseguenza della falsa recensione diffamatoria, eventualmente citando anche la persona giuridica (tripadvisor, facebook, booking, airbnb ecc) che non ha effettuato i dovuti controlli e a cui sarà possibile chiedere anche la rimozione del contenuto diffamatorio. 

L’azione civile per il risarcimento e la rimozione della recensione diffamatoria deve essere obbligatoriamente preceduta dall’attivazione del procedimento di mediazione. 
Il decreto legislativo numero 28 del 2010 prevede, infatti, fra le materie per le quali la mediazione è obbligatoria i “risarcimenti derivanti da diffamazione per mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità”, tra cui sono certamente inclusi anche Facebook e Tripadvisor. 

La giurisprudenza di merito ha recentemente condannato Tripadvisor a disporre l’immediata cancellazione di una recensione particolarmente poco lusinghiera e non veritiera che faceva uso di “forme oggettivamente incivili” precisando che prima ancora di risarcire il danno è compito di chi gestisce questo tipo di attività sul web prevenire la pubblicazione di recensioni di questo tipo. 

Un altro caso molto recente riguarda una recensione particolarmente severa e colorita, pubblicata su Facebook da una signora di Terni in riferimento all’attività di un’agenzia immobiliare che, evidentemente, non l’aveva soddisfatta.
Il titolare dell’agenzia immobiliare ha denunciato la donna che è stata imputata per diffamazione e condannata a pagare una multa di 1.500 euro nonché a risarcire 5.000 euro all’agenzia immobiliare, per il danno all’immagine causato.

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