Merchandising e contraffazione: il rivenditore di prodotti contraffatti è responsabile dell'illecito?
Recentemente il Tribunale di Bari ha confermato che il rivenditore di prodotti contraffatti - nella specie si trattava di abbigliamento sportivo - è responsabile per l’illecito concorrenziale consistente nel vendere prodotti contrassegnati da un marchio registrato senza l'autorizzazione del titolare.
Come è noto, il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di utilizzo del segno; di conseguenza, ha il diritto di opporsi a ogni utilizzo non autorizzato di segni simili o identici al proprio marchio registrato, quando tale similitudine o tale identità sono idonee a ingenerare confusione tra i due segni.Il diritto esclusivo derivante dalla registrazione di un marchio tutela il relativo titolare in ogni segmento della filiera relativa al prodotto contrassegnato dal marchio registrato, dalla sua fabbricazione alla vendita al consumatore finale. Di conseguenza, anche il rivenditore del prodotto contraffatto dovrà essere ritenuto responsabile nei confronti del titolare del marchio registrato e, per di più, la sua colpa si presume fino a prova contraria. Infatti, la circostanza che il rivenditore non abbia verificato di essere autorizzato a vendere presso il proprio esercizio prodotti contrassegnati da un marchio di titolarità di terzi è sufficiente a fondare la sua responsabilità.
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