Indietro


In un precedente video e articolo abbiamo trattato il tema del diritto del mediatore alla provvigione e ci siamo chiesti quando sorge tale diritto e cosa deve dimostrare il mediatore per ottenere dal cliente il pagamento della provvigione maturata. 

In questo articolo, invece, ci occupiamo di un altro aspetto del contratto di mediazione, cioè del diritto del cliente di recedere dal contratto stipulato con il mediatore.
Può accadere, infatti, che nel tempo intercorso tra la stipula del contratto di mediazione e il termine concordato tra le parti per la cessazione del rapporto contrattuale, il cliente maturi la decisione di recedere dal contratto per non attendere la sua naturale scadenza.

Ad esempio, il proprietario di un immobile, dopo aver incaricato il mediatore di trovare un soggetto interessato all'acquisto, potrebbe maturare l'idea di non voler più realizzare l'operazione immobiliare discussa con il mediatore, oppure potrebbero emergere nuove circostanze che lo inducano a non volersi più affidare a quel mediatore, magari perché ha reso una stima dell'immobile errata.

Per questo motivo il cliente, al momento della stipula del contratto di mediazione, dovrebbe prestare attenzione alla clausola che disciplina il proprio diritto di recesso

Spesso, infatti, il contratto che il mediatore sottopone al cliente contiene un articolo che disciplina sia la modalità per esercitare il diritto di recesso - ad esempio, può essere richiesto l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno - sia il corrispettivo che il cliente si obbliga a corrispondere al mediatore. 

É proprio la misura del corrispettivo che il cliente deve valutare con attenzione, in quanto il corrispettivo deve essere congruo rispetto all'attività effettivamente svolta dal mediatore prima del recesso del cliente. 

A volte, invece, il contratto quantifica il corrispettivo dovuto al mediatore per l'ipotesi del recesso in una misura pari alla provvigione che il mediatore avrebbe conseguito se avesse determinato la conclusione dell'affare. 

Secondo la giurisprudenza, una clausola di questo tipo è vessatoria, in quanto determina uno squilibrio tra le parti del contratto nella misura in cui riconosce al cliente la facoltà di recedere dal contratto ma lo onera di corrispondere al mediatore un corrispettivo svincolato dall'effettiva attività di ricerca di un potenziale acquirente dell'immobile e automaticamente pari alla provvigione. 
 
Recentemente, si è espressa in questi termini anche la Cassazione con la sentenza n. 19565 del 18 settembre 2020.

Il cliente, quindi, deve discutere effettivamente con il mediatore i termini e le modalità di recesso dal contratto.
Solo in questo caso, infatti, il mediatore potrà scrivere nel contratto di aver concordemente stabilito la misura del corrispettivo per escluderne la natura vessatoria - anche ai sensi del codice del consumo, nel caso di cliente consumatore.

Iscrivetevi al nostro canale YouTube: abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto civile.
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito e seguiteci sui social media!

Non ci sono ancora commenti: commenta per primo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contraddistinti dal simbolo *

Inviando confermo il consenso al trattamento dei dati personali che ho inserito nel modulo disciplinato dalla Privacy Policy