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In un precedente videoarticolo abbiamo risposto, anche attraverso esempi pratici, a due quesiti relativi alla comunione ereditaria.

Ci siamo chiesti se la comunione tra i coeredi duri per sempre e se sia possibile che un coerede utilizzi un bene in modo esclusivo, cioè escludendo gli altri coeredi. 

In questo videoarticolo affrontiamo invece il tema dello scioglimento della comunione ereditaria
 

Scioglimento tramite divisione delle quote ereditarie

La prima ipotesi di scioglimento della comunione ereditaria è la divisione, che il coerede può chiedere e provocare allo scopo di ottenere la propria quota di eredità.

Ad esempio, il coerede che abbia goduto in via esclusiva di un immobile che era di proprietà del de cuius e alla sua morte è entrato nella comunione ereditaria potrebbe avere interesse a instaurare il giudizio di divisione allo scopo di ottenere l'assegnazione proprio di quel bene. Obiettivo legittimo ma non scontato, in quanto l'utilizzo pregresso del bene non è una circostanza determinante per la decisione che il tribunale deve assumere all'esito del giudizio di divisione. 
 

Scioglimento in seguito ad acquisto delle quote ereditarie

Una seconda ipotesi di scioglimento della comunione è l'acquisto della quota ereditaria ereditaria altrui.

Seguendo l'esempio di cui sopra, ben potrebbe accadere che il coerede che ha goduto di un appartamento in comunione al punto da trasferire la propria residenza a quell'indirizzo abbia interesse ad acquistare la quota ereditaria di altri coeredi, allo scopo di diventare l'unico proprietario dell'immobile.

Lo stesso scenario può verificarsi quando un coerede, al contrario, si disinteressa dei beni in comunione al punto da proporre agli altri coeredi di acquistare la propria quota ereditaria ed essere, per così dire, "liquidato"

Per inciso, in entrambi i casi abbiamo ipotizzato che vi sia un acquisto della quota ereditaria a titolo oneroso, con la conseguenza che il coerede acquirente dovrebbe porsi il problema delle spese e degli oneri connessi all'atto notarile da stipulare.


Scioglimento per usucapione

Nulla esclude che l'acquisto sia a titolo gratuito, oppure per usucapione. Al riguardo è bene precisare l'orientamento rigoroso della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Nel giudizio instaurato per l'accertamento dell'usucapione del bene in comunione, il coerede non potrà limitarsi ad allegare e provare il proprio possesso esclusivo e continuato per il periodo di tempo richiesto dalla legge (in genere: venti anni). Per la giurisprudenza, infatti, tale comportamento non è rilevante ai fini dell'usucapione, in quanto si presume che tutto ciò sia avvenuto con il consenso degli altri coeredi, che potrebbero aver semplicemente tollerato questa situazione.

Ad esempio: non è sufficiente che un solo coerede abbia sostenuto le spese di ordinaria amministrazione del bene in comunione: si presume, infatti, che ciò sia avvenuto anche nell'interesse degli altri coeredi. 

In definitiva, il coerede deve fornire in giudizio la prova del possesso esclusivo del bene in danno agli altri coeredi

La divisione e l'acquisto della quota ereditaria non sono gli unici casi in cui cessa la comunione ereditaria: il tema è complesso, sia per le ipotesi di scioglimento, sia per la procedura che il coerede deve seguire per conseguire la propria quota ereditaria. Ne parleremo ancora sul nostro blog.

 

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