La rinuncia all'assegno divorzile è definitiva?
INDICE:
- RINUNCIARE ALL'ASSEGNO DIVORZILE
- I FATTI NUOVI E SOPRAVVENUTI
- I PRESUPPOSTI DELL'ASSEGNO DIVORZILE
- UN CASO PRATICO
RINUNCIARE ALL'ASSEGNO DIVORZILE
La scelta di rinunciare all'assegno divorzile, in presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e richiesti dalla giurisprudenza, è bene che venga attentamente valutata con il supporto di professionisti esperti.
La rinuncia in questione, infatti, ha conseguenze significative - anche sotto il profilo successorio - ed è molto difficile rimetterla in discussione.
Per inciso, la rinuncia può essere esplicita e risultare da un accordo oppure essere implicita e risultare dall'assenza di una specifica domanda in giudizio o dalla rinuncia all'impugnazione della sentenza di divorzio che rigetta la domanda di assegno divorzile.
I FATTI NUOVI E SOPRAVVENUTI
Se si rinuncia all'assegno divorzile al momento del divorzio, è astrattamente possibile richiederlo successivamente, ma solo ed esclusivamente in presenza di "fatti nuovi e sopravvenuti".
Tuttavia, questi "fatti nuovi e sopravvenuti" devono essere idonei a mutare la situazione che aveva determinato l'ex coniuge a rinunciare all'assegno divorzile.
Quindi, non è sufficiente un semplice ripensamento dopo qualche tempo; né è sufficiente che l'altro coniuge abbia incrementato il proprio reddito e il proprio patrimonio.
I PRESUPPOSTI DELL'ASSEGNO DIVORZILE
Oltre ai "fatti nuovi e sopravvenuti" il giudice dovrà valutare tutti i presupposti dell'assegno divorzile, anche tenendo conto dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza sulla base del c.d. "diritto vivente", cioè del diritto che - al di là della norma - vive attraverso la prassi dei tribunali.
Per conoscere i presupposti dell'assegno divorzile vi consigliamo di leggere i contenuti presenti sul blog del nostro studio Storaristudiolegale.
UN CASO PRATICO
In un caso deciso dalla Cassazione a luglio del 2025, in un giudizio per la revoca del mantenimento delle figlie divenute economicamente indipendenti, l'ex moglie chiedeva per la prima volta un assegno divorzile, dopo 8 anni dal divorzio e dopo 3 anni da una prima modifica delle condizioni di divorzio, prospettando tra l'altro un miglioramento significativo delle condizioni patrimoniali dell'ex marito.
La Cassazione confermava il rigetto della richiesta dell'ex moglie, poiché il divario delle condizioni economiche tra marito e moglie era già presente al momento del divorzio e della successiva modifica delle relative condizioni e la moglie era comunque ampiamente autosufficiente, per cui non poteva riconoscersi l'assegno divorzile nemmeno valorizzando la sua componente assistenziale.
In questo caso, quindi, la rinuncia all'assegno divorzile è stata definitiva.
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