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COSA PREVEDE IN CONCRETO LA NORMATIVA SULL'ACCESSIBILITÀ DIGITALE?

La normativa stabilisce i requisiti di accessibilità di alcuni prodotti e di alcuni servizi immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025, fornendo precisi requisiti, tecnici e di principio.

Questa normativa italiana attua una direttiva europea del 2019 che ha come obiettivo, tra l'altro, quello di migliorare l'accesso a prodotti e servizi generici per le persone con disabilità ma, anche, per tutte le persone con limitazioni funzionali, come – ad esempio – le persone anziane, le donne in gravidanza e le persone che viaggiano con bagaglio.

Già solo questa breve introduzione dovrebbe far capire che l'obiettivo del legislatore europeo – e, a cascata, del legislatore italiano – non è quello di "aggiornare tutti i siti web" ma di tutelare determinate persone con riferimento a determinati prodotti e servizi.

A CHI È RIVOLTA LA NORMATIVA?

Sfatiamo un mito: la normativa non introduce affatto un obbligo generalizzato di aggiornare tutti i siti web. Addirittura, quando descrive il proprio ambito di applicazione, la normativa cita i siti web solo una volta, e con specifico riferimento ai siti web dei servizi di trasporto passeggeri. In generale, sono soggetti alla normativa i servizi di commercio elettronico – fra cui, quindi, relativi siti web e app.

Le domande principali, quindi, sono due: quali sono i prodotti e i servizi per i quali bisogna adeguarsi? E chi, in particolare, deve adeguarsi? 

Fra i prodotti: sistemi hardware e sistemi operativi; alcuni terminali self-service e interattivi, lettori di libri elettronici; fra i servizi: servizi che forniscono accesso a servizi di media audovisivi, alcuni servizi nell'ambito del trasporto passeggeri, servizi bancari, ebook e software dedicati, servizi di commercio elettronico. 

CHI DEVE ADEGUARSI? 

Una risposta sintetica è complessa, per cui in questa sede ci limitiamo a precisare che, con riferimento ai servizi, sono esentate dal rispetto dei requisiti di accessibilità le microimprese, cioè le imprese che occupano meno di  10  persone  e (non "o"!) realizzano un fatturato annuo oppure un totale di  bilancio  annuo  non superiore a 2 milioni di euro.

La normativa ha un ambito soggettivo e un ambito oggettivo: in altri termini, stabilisce chiaramente chi si deve adeguare e che cosa – se la vostra impresa non vi rientra, e non vi rientrano nemmeno i prodotti e servizi che fornite, non si applicano né obblighi né sanzioni. 
Non solo: la normativa prevede alcune deroghe ed eccezioni, per cui ciascun caso è a sé e deve essere analizzato specificamente.

Un rapido cenno alle sanzioni: si rischiano sanzioni amministrative pecuniarie da duemilacinquecento a quarantamila euro, a seconda dell'illecito commesso e sulla base di plurimi parametri, fra cui il numero di servizi non conformi e il numero degli utenti coinvolti.

COSA SIGNIFICA AVERE UN SITO CONFORME ALLA NORMATIVA?

Riassumere tutti i requisiti previsti dalla normativa è impossibile: si tratta di moltissime previsioni, sia di principio che tecniche, raccolte in specifici allegati che vanno studiati attentamente, usandoli prima di tutto come vere e proprie check-list per verificare la compliance del proprio servizio ed, eventualmente, anche del proprio sito web – come nel caso degli e-commerce.

Qualche esempio: presentare  caratteri  di  dimensioni  e  forme  idonee, tenendo  conto  delle  condizioni  d'uso  prevedibili  e  usando   un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra  lettere, righe e paragrafi; integrare  eventuale  contenuto  non  testuale  con  una presentazione alternativa di tale contenuto. 

UN TEST O UN WIDGET BASTANO?

Questo problema si è già posto, in ambito privacy, per la conformità dei siti al GDPR (pensate alle privacy policy e alle cookie policy): come in quel caso, anche in questo, con il tempo, arriveranno senz'altro dei software in grado di agevolare il compito dell'imprenditore; tuttavia, ancora una volta, la responsabilità resta dell'imprenditore, al quale talvolta sono richieste valutazioni che per definizione non si possono demandare a un software e che bisogna provare di aver svolto per non incorrere in sanzioni.

Come in tutti i casi in cui deve applicarsi una nuova normativa, l'imprenditore deve gestire la conformità della propria attività dialogando con le proprie business unit, con i propri fornitori tecnici e con i propri consulenti: l'approccio dev'essere generale e sinergico – prima di tutto, per ragioni di efficienza
Se si è soggetti alla normativa, progettare e pubblicare un nuovo sito senza essersi confrontati prima con la web agency e i consulenti espone senz'altro l'imprenditore a sanzioni e a duplicazione di costi.

QUALI SONO I BENEFICI OLTRE ALL'OBBLIGO?

L'accessibilità non è solo un obbligo, ma anche una grande opportunità. 
Migliora l'esperienza per tutti, con percorsi più chiari e utenti più soddisfatti. 
Aiuta la visibilità sui motori di ricerca, perché un sito accessibile è più ordinato e veloce. 
Rafforza la reputazione del brand, trasmettendo attenzione e rispetto verso le persone. E ti permette di raggiungere un pubblico più ampio, includendo anche chi ha esigenze specifiche. 
In definitiva, è un investimento strategico che porta vantaggi concreti e valore per il brand.

In sintesi: la normativa non riguarda tutti, ma se sei coinvolto è importante affrontarla in modo corretto.
Se vuoi capire se il tuo sito è conforme o scoprire se sei soggetto all'obbligo, chiedi una consulenza al tuo studio legale di riferimento, verificando che abbia specifica competenza ed esperienza in questo settore.

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