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L'articolo 1853 del codice civile stabilisce che "Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario".

Ciò consente alla banca di estinguere il debito del cliente nei propri confronti tramite la compensazione con somme che essa deve al cliente in base a un altro rapporto, sia pure a determinate condizioni.

In passato, una prima condizione era costituita dalla circostanza che i rapporti oggetto di compensazione fossero tutti chiusi (Cass. n. 10208/2007); in seguito, al requisito della chiusura dei rapporti si è sostituito quello della sussistenza delle caratteristiche dei crediti stabilite dall'articolo 1243 del codice civile, così consentendosi la compensazione fra crediti liquidi ed esigibili ancorché relativi (anche) a rapporti in corso (Cass. n. 12953/2016; Cass. n. 512/2016).

Il carattere legale della compensazione esime la banca dal dover chiedere al correntista la preventiva autorizzazione per procedere all'estinzione del debito mediante addebito di una somma equivalente in altro rapporto a credito: la compensazione avverrà con mera annotazione della variazione nei rapporti interessati.

Annotata la compensazione, la banca ha l'onere di comunicare tempestivamente al correntista l'avvenuta operazione per informarlo dell'estinzione del debito nel rapporto passivo e della conseguente minor disponibilità nel rapporto attivo in virtù del generale principio della buona fede nell'esecuzione del contratto ex articolo 1375 del codice civile.

L'eventuale omessa informazione di una pregressa operazione di compensazione non incide sulla validità ed efficacia della stessa, da ritenersi invece perfezionata in forza dell'annotazione nel rapporto attivo della posta passiva proveniente dal rapporto passivo (Cass. n. 18947/2005; Trib. Ragusa 12 maggio 2016).

La banca può però essere ritenuta responsabile del danno provocato dall'omessa comunicazione della compensazione qualora il correntista abbia subito un pregiudizio a causa di tale operazione (Cass. n. 18947/2005).

La compensazione prevista dall'articolo 1853 del codice civile può riguardare anche soggetti diversi obbligati in solido: la banca può così agire in compensazione anche mediante l'addebito della posta passiva relativa al correntista su altro rapporto intestato al fideiussore anche se intrattenuto presso altra filiale della stessa banca (Trib. Arezzo 18 novembre 2008; Trib. Terni 24 novembre 2003).

Ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile, la compensazione può avvenire anche in mancanza dei requisiti legali anzidetti (cfr. articolo 1243 del codice civile) purché per espressa volontà delle parti; l'articolo 11, secondo e quarto comma, della circolare ABI n. LG/000906 del 25 febbraio 2005, ha invece stabilito che la banca ha il diritto di valersi della compensazione volontaria in qualunque momento, limitando l'obbligo dell'espressa volontà delle parti al solo caso in cui il cliente rivesta anche la qualità di consumatore.

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