L'allontanamento d'urgenza del minore dalla propria famiglia: il nuovo articolo 403 C.C.
In quali casi le autorità possono allontanare un minore dalla propria famiglia? Quale procedura deve essere rispettata?
La riforma Cartabia è intervenuta modificando una norma, l'articolo 403 del codice civile, che legittimava l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia disposto dalla pubblica autorità senza tuttavia prevedere adeguate garanzie di controllo giurisdizionale.
L'intervento della pubblica autorità in questione (per semplificare il "403"), nell'impostazione - anche ideologica - del legislatore del 1942 poteva avvenire nei casi di minore "moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione ".
Di fatto, la procedura originaria del 403 non contemplava alcun controllo da parte dell'autorità giudiziaria, lasciando ampia discrezionalità alle pubbliche autorità e agli enti di protezione dell'infanzia, quantomeno nelle prime fasi di presa in carico del minore, sino all'eventuale apertura di un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamento o adozione.
Plurime condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e alcuni casi di cronaca recente hanno spinto il legislatore a modificare la disciplina del 403 prevedendo che la pubblica autorità possa allontanare il minore dalla propria famiglia e collocarlo subito in un ambiente sicuro quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto, nel proprio ambiente familiare, a un grave pregiudizio o grave pericolo per la propria incolumità psicofisica.
Si tratta di casi in cui vi è dunque l'assoluta urgenza di provvedere e non è possibile attendere la decisione di un giudice sulla misura di protezione da adottare per tutelare il minore.
Oggi l'articolo 403 del codice civile prevede una specifica tempistica per garantire, tra l'altro, il principio del contraddittorio e l'effettiva analisi delle condizioni della famiglia e delle esigenze del minore a rischio.
Nello specifico:
- la pubblica autorità che viene a conoscenza di un minore in stato di abbandono o in grave pericolo psicofisico lo colloca subito in un luogo sicuro a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia e informa immediatamente, anche oralmente (ad esempio, tramite telefonata), il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni dove risiede il minore;
- entro le 24 ore successive l'autorità deposita un'informativa scritta, con una una prima relazione sul nucleo familiare, che deve essere fornita dai Servizi Sociali;
- entro le 72 ore successive il pubblico ministero decide se revocare il provvedimento d'urgenza adottato dalla pubblica autorità o chiedere con ricorso al giudice minorile la sua convalida, con eventuale richiesta di provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale;
- entro le 48 ore dal ricorso del pubblico ministero il giudice minorile in composizione monocratica provvede alla convalida, nomina il curatore speciale del minore e fissa l'udienza di comparizione del minore per l'audizione, dei genitori e del nominato curatore entro 15 giorni;
- infine, nei successivi 15 giorni il tribunale in composizione collegiale decide se confermare, revocare o modificare il collocamento del minore e adotta ulteriori provvedimenti nel suo interesse, tra cui l'avvio di un eventuale procedimento di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.
In definitiva, la nuova procedura prevede uno stringente e tempestivo controllo da parte del giudice minorile sugli interventi di allontanamento del minore disposti dalle pubbliche autorità, obbligando quest'ultime, ma anche il pubblico ministero e i giudici, a rispettare i termini previsti a pena di inefficacia del 403.
Va da sé che ove non vengano rispettati i termini previsti dal legislatore ma sia evidente che il minore necessiti di urgente protezione il giudice minorile dovrà adottare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore, tra cui l'affidamento familiare e l'affidamento ai servizi sociali di cui abbiamo parlato in precedenti video.
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