Infedeltà coniugale e addebito della separazione
Quali sono i doveri coniugali?
Con il matrimonio, i coniugi assumono obblighi reciproci di natura personale e patrimoniale (articolo 143 c.c.):
(i) l’obbligo di fedeltà;
(ii) l’obbligo di assistenza morale e materiale;
(iii) l’obbligo di collaborare nell’interesse della famiglia;
(iv) l’obbligo di coabitazione.
In sede di separazione, un coniuge può richiedere la pronuncia di addebito della separazione a carico dell’altro coniuge quando quest’ultimo abbia determinato l’intollerabilità della convivenza per aver violato uno o più dei citati obblighi coniugali (articolo 151, secondo comma, c.c.).
In sintesi , il coniuge cui è addebitata la separazione:
- non ha alcun diritto al mantenimento (ma mantiene il diritto agli alimenti – limitati allo stretto necessario per soddisfare le esigenze quotidiane – sempre se sussistano tutti i presupposti di cui agli articoli 433 e seguenti c.c.);
- non ha alcun diritto successorio nei confronti dell’altro coniuge (ma ha diritto a un assegno vitalizio a carico dell’eredità se al momento dell’apertura della successione godeva del diritto agli alimenti).
La violazione del dovere di fedeltà può dar luogo a una pronuncia di addebito?
Ad esempio, nel caso di violazione dell’obbligo di fedeltà (concetto ben più ampio della fedeltà meramente sessuale), cosa accade in giudizio?
Di recente, la Cassazione ha ribadito che:
- chi ritiene di aver subito un’infedeltà è tenuto a provare sia il tradimento sia il nesso di causa fra questo e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- l’altro coniuge è tenuto a provare che non v’è stato alcun tradimento, oppure che la convivenza era già intollerabile prima dell’infedeltà o comunque l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al (presunto) tradimento (Cass., n. 27777/2019; Cass., n. 3923/2018).
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In sostanza, la violazione dei doveri coniugali – in particolare, anche un tradimento – può comportare l’addebito della separazione solo se tale violazione abbia causato l’impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
In ogni caso, il giudice della separazione farà sempre una valutazione globale dei comportamenti reciproci dei coniugi per comprendere se – e in che misura – il comportamento di una parte abbia realmente compromesso la vita coniugale.
In altre parole, il giudice si chiederà: il tradimento ha davvero causato la crisi coniugale o è forse vero il contrario?
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Una “curiosità”: a differenza che nel matrimonio, dall’unione civile deriva solo l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione; il legislatore ha infatti consapevolmente escluso da tale istituto il dovere di fedeltà, sebbene ciò sia difficilmente giustificabile alla luce della sostanziale equiparazione degli effetti dell’unione civile e degli effetti del matrimonio (filiazione esclusa).
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AGGIORNAMENTO DI GIUGNO 2022
Il tribunale di Lecce, con sentenza n. 135/2022 pubblicata il 20 gennaio 2022, si è occupato del tema dell'infedeltà coniugale e della correlativa domanda di risarcimento del danno.
La violazione di un dovere coniugale può condurre infatti, oltre alla pronuncia di addebito della separazione, anche a una condanna al risarcimento del danno c.d. endofamiliare, nel caso in cui sia accertato in giudizio il danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito per effetto della violazione - ad esempio, - danni psicofisici - nonché il nesso di causa tra il fatto lesivo e il danno (cfr. Cass. civ. sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801).
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AGGIORNAMENTO DI MAGGIO 2023
La giurisprudenza ha ritenuto rilevanti anche le sole effusioni affettuose per integrare la violazione del dovere di fedeltà coniugale.
La Cassione, con ordinanza 8 maggio 2023 n. 12190, ha stabilito che «non è richiesta la prova dell'infedeltà e la flagranza dell'amplesso, essendo sufficienti le sole effusioni affettuose, compatibili con il luogo pubblico e allo stesso tempo sintomatiche di un rapporto amoroso, intimo, fisico; effusioni che possono desumersi anche dal contenuto di messaggi inviati dal coniuge fedifrago all'amante».
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AGGIORNAMENTO DEL 7 APRILE 2022
La Cassazione civile, con ordinanza 31 marzo 2022, n. 10416, ha ribadito che rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo di fedeltà l'instaurazione di una relazione extraconiugale, poiché determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale; per tale ragione il "tradimento" può giustificare la pronuncia di addebito della separazione al coniuge responsabile della crisi coniugale.
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