Imposta di registro e giudizi impugnatori: imputazione e ripetizione
Quando la sentenza prevede la compensazione integrale delle spese del giudizio, si pone il problema della regolamentazione di quelle che maturano successivamente alla pronuncia.
In particolare, non sono oggetto di compensazione le spese per l'imposta di registro sulla sentenza, in quanto maturano in epoca successiva alla pronuncia.
Esse sono comunque da ripartire tra le parti del giudizio in base al principio di responsabilità solidale nei confronti del fisco.
Il tema è rilevante soprattutto nel caso di contenzioso che si protragga per successivi gradi di giudizio.
Se la sentenza emessa all'esito del giudizio di gravame dispone la compensazione delle spese, infatti, la parte soccombente in primo grado che abbia sostenuto le spese per la registrazione della sentenza impugnata ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte.
Gli importi oggetto di ripetizione possono essere ancora maggiori laddove il giudizio di rinvio operi una nuova regolamentazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio: in questo caso, l'imposta di registro da rimborsare potrà riguardare tutte le sentenze emesse nel tempo e registrate dalla parte soccombente.
Per ottenere il rimborso della quota parte secondo la compensazione delle spese prevista dal giudice del gravame si dovrà fornire a controparte la prova del pagamento eseguito all'esito del giudizio di primo grado.
Per la giurisprudenza, il diritto di regresso fra i condebitori solidali vale anche per l'eventuale somma dovuta al fisco per interessi e sanzioni applicati a causa del ritardo nel pagamento dell'imposta e cristallizzatisi nel momento in cui l'obbligato ha provveduto al tardivo pagamento.
Si ritiene, infatti, che il condebitore abbia “usufruito del pagamento effettuato dal solo coobbligato per ridurre le maggiori sanzioni che altrimenti avrebbe dovuto sostenere” (Trib. Monza, sentenza 3 novembre 2015).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che l'imposta di registro, nel caso di compensazione integrale delle spese di lite, deve essere suddivisa tra le parti del processo intese ciascuna come centro di imputazione di interessi e parte in senso sostanziale del giudizio.
Com'è ovvio, segue una disciplina differente l'imposta di registro applicata agli atti esibiti in giudizio a riprova di un diritto e per questo motivo tassati, anche laddove sia stata liquidata insieme all'imposta sul provvedimento.
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