Il contratto di deposito e le azioni a tutela del credito - seconda parte
Il contratto di deposito e le azioni a tutela del credito
In un precedente video abbiamo parlato del contratto di deposito.
Riprendiamo l'analisi di questo contratto per parlare del compenso pattuito tra le parti per il deposito di una cosa mobile.
Il depositario, infatti, ha il diritto di ricevere il compenso pattuito per tutta la durata del contratto, cioè fino a quando trattiene il bene ricevuto il deposito. La particolarità del contratto riguarda il diritto del depositario di ritenere il bene - cioè di non restituirlo - fino a quando non riceve il pagamento delle somme dovute dal depositante.
Si tratta, appunto, del c.d. diritto di ritenzione del bene.
Questo diritto è rilevante perché le norme di legge che disciplinano il contratto di deposito si applicano anche ad alcuni contratti atipici che nella prassi possiamo stipulare con una certa frequenza.
Pensiamo al contratto di parcheggio stipulato tra il conducente di un autoveicolo e il posteggiatore, oppure al contratto di rimessaggio - ad esempio, di un camper oppure di un'imbarcazione. In tutti questi casi, il depositario - ad esempio, la società che gestisce il parcheggio oppure che si è occupata della riparazione e custodia di un'imbarcazione - in difetto di pagamento del compenso pattuito con il cliente può rifiutarsi di riconsegnare il bene - nell'esempio, l'autovettura o l'imbarcazione riparata.
Se l'inadempimento del cliente persiste nel tempo, la società potrà anche valutare la vendita del bene, proprio al fine di ottenere la soddisfazione del diritto di credito che, in base all'articolo 2761 c.c., è privilegiato.
La somma di denaro dovute dal cliente, infatti, potrebbe essere ingente perché il credito del depositario continua a maturare durante tutto il periodo in cui trattiene il bene esercitando il diritto di ritenzione. Nel contratto atipico, inoltre, potrebbe essere disciplinata l'ipotesi del ritardo nel pagamento del compenso: ad esempio, a fronte di un compenso settimanale per la sosta del veicolo o mensile per il rimessaggio dell'imbarcazione, potrebbe essere prevista una somma giornaliera per il ritardo nel pagamento del compenso settimanale o mensile.
Il depositante - ad esempio, il proprietario dell'autoveicolo depositato nel parcheggio - deve essere consapevole delle azioni a tutela del depositario perché, in caso di inadempimento, potrebbe anche rischiare di perdere la proprietà del bene.
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Sara Uboldi
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